Ergastolo, è incostituzionale negare benefici ai condannati prima dei 26 anni

di redazione Blitz
Pubblicato il 12 Luglio 2018 - 07:11 OLTRE 6 MESI FA
Ergastolo, è incostituzionale negare benefici ai condannati prima dei 26 anni

Ergastolo, è incostituzionale negare benefici ai condannati prima dei 26 anni

ROMA – È incostituzionale negare qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo per aver causato la morte di una persona sequestrata a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, prima che abbiano scontato almeno 26 anni di detenzione. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n.149/2018 depositata l’11 luglio, relatore Francesco Viganò.

Secondo la Consulta la preclusione assoluta è intrinsecamente irragionevole alla luce del principio stabilito dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”.

I giudici delle leggi hanno pertanto dichiarato incostituzionale l’articolo 58 quater, comma 4, della legge n.354/1975 sull’ordinamento penitenziario là dove si applica ai condannati all’ergastolo per i due “reati ostativi” previsti dagli articoli 630 e 289 bis del codice penale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all’ergastolo per sequestro a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si era meritevolmente impegnato in attività lavorative e di studio.

In primo luogo, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all’ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l’esterno del carcere.

Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, l’ergastolano, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all’esterno delle mura penitenziarie.

In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l’ergastolano “comune” può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all’esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. La norma ora dichiarata illegittima – con riferimento ai soli condannati all’ergastolo per i reati considerati – appiattiva invece all’unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale.

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come la norma rinviasse irragionevolmente al ventiseiesimo anno di carcere gli sconti di 45 giorni, previsti per ogni semestre di pena espiata, in caso di positiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. Nei casi di ergastolo “comune”, questi sconti possono invece essere utilizzati per anticipare il momento di accesso ai diversi benefici penitenziari (permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà). La norma ora dichiarata illegittima eliminava ogni pratico incentivo, solo per queste speciali categorie di ergastolani, a impegnarsi sin dall’inizio della pena nel cammino di risocializzazione.

Infine, la Corte ha censurato il rigido automatismo stabilito dalla norma, che impediva al giudice di valutare i progressi compiuti da ciascun condannato, sacrificando così del tutto la funzione rieducativa della pena sull’altare di altre, pur legittime, funzioni. La sentenza sottolinea, in particolare, come siano incompatibili con il vigente assetto costituzionale norme “che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati (…) in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati”; ed evidenzia come le conclusioni da essa raggiunte siano coerenti con gli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui gli Stati hanno l’obbligo “di consentire sempre che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria colpa, reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena”.

La personalità del condannato – ha concluso la Corte – non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato a intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società”.

Plauso per la sentenza è stato espresso dal Garante nazionale dei diritti delle persone recluse che ribadisce la centralità per tutti del percorso compiuto al fine del reinserimento sociale.

In particolare, il Garante ritiene importante la riaffermazione della logica della progressione del percorso di reinserimento valida per tutti i detenuti. L’abrogazione del comma 4 dell’articolo 58-quater supera quel vulnus che poneva di fatto un limite alla norma costituzionale che pone l’elemento rieducativo come ineludibile nella strutturazione delle pene.