Esenzione vaccino prorogata fino al 28 febbraio: chi può riceverla e come ottenerla

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Gennaio 2022 - 16:13 OLTRE 6 MESI FA
Esenzione vaccino

Esenzione vaccino prorogata fino al 28 febbraio: chi può riceverla e come ottenerla (foto ANSA)

La validità delle certificazioni di esenzione al vaccino anti-Covid già emesse e di nuova emissione, per gli usi previsti dalla normativa vigente, “è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM in corso di adozione” (qui il PDF). Lo prevede la circolare del ministero della Salute ‘Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19’, firmata dal direttore del dipartimento Prevenzione Gianni Rezza.

Proroga esenzione vaccino fino al 28 febbraio

La proroga dell’esenzione del vaccino riguarda tutti coloro che non possono sottoporsi alla somministrazione a causa di condizioni cliniche documentate che ne attestino la controindicazione. Tali condizioni possono essere temporanee o permanenti.

Le certificazioni potranno “essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”.

Chi può ottenere l’esenzione al vaccino

La certificazione è prodotta a titolo gratuito. Per ottenere il rilascio di queste certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. Le esenzioni avranno validità fino al 28 febbraio 2022. Sono valide anche quelle già rilasciate, purchè contengano i seguenti dati:

  • Dati anagrafici: nome, cognome e data di nascita.
    La dicitura “Soggetto esente alla vaccinazione anti Sars-Cov-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e alle attività̀ di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”.
    La data di validità dell’esenzione.
    Dati relativi al Servizio vaccinale in cui opera il medico.
    Timbro e firma del medico.