Femminicidio per “tempesta emotiva”: la Procura ricorre, “gelosia e alcol” non sono attenuanti

di Redazione Blitz
Pubblicato il 22 Marzo 2019 - 12:31 OLTRE 6 MESI FA
Femminicidio per "tempesta emotiva": la Procura ricorre, "gelosia e alcol" non sono attenuanti

Femminicidio per “tempesta emotiva”: la Procura ricorre, “gelosia e alcol” non sono attenuanti

ROMA – Michele Castaldo uccise Olga Matei perché era geloso e perse il controllo perché in preda all’alcol, due condizioni che non possono essere considerate attenuanti. Lo sostiene, in sintesi, la Procura generale di Bologna nel ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per l’omicida reo confesso del delitto commesso a Riccione a ottobre 2016. Non regge, secondo la Procura, la configurazione dell’attenuante per il femminicidio in questione resa dalla controversa espressione “soverchiante tempesta emotiva” utilizzata nelle motivazioni della sentenza di primo grado.

Secondo il sostituto procuratore generale Paolo Giovagnoli e l’avvocato generale Alberto Candi, dunque, la tanto discussa “tempesta emotiva e passionale” che investì l’imputato, e che per i giudici di secondo grado ha influito nel misurare la responsabilità penale, “altro non è se non la proiezione immediata della gelosia, al massimo grado, che ha scatenato il gesto omicida”. Né, prosegue il ricorso, “può valutarsi positivamente l’abuso volontario di alcol, nella piena consapevolezza dei risultati a cui conduce”.

Nelle otto pagine inviate alla Cassazione si chiede l’annullamento della sentenza sui punti che riguardano la concessione delle attenuanti generiche. E per dimostrare che l’atto è “carente, contraddittorio e illogico” la Procura generale si concentra in particolare sulla perizia psichiatrica, da cui è estrapolata l’espressione di “soverchiante tempesta emotiva”.

Secondo i pg, invece, dal lavoro dello specialista emerge come la perdita di controllo dell’omicida non dipese “dall’esasperazione e dall’incontenibile turbamento emotivo, quanto piuttosto dai fumi dell’alcol che, per ammissione dello stesso Castaldo, gli fanno perdere la ragione”. Inoltre le pregresse infelici esperienza di vita dell’omicida, anche queste ritenute un’attenuante dalla Corte di assise, in realtà “non stanno al di fuori delle normali negative esperienze di vita che ciascun essere umano si trova a affrontare”.

Per concedere le attenuanti generiche, osserva infatti la Procura, occorrono specifiche positive ragioni personali sociali o familiari. L’applicazione “non dovuta e erronea” delle attenuanti generiche per la tempesta emotiva e passionale ha aperto, nei fatti – si legge quindi in un altro passaggio – una “strada impropria e altrettanto erronea” a un risultato che, sul piano della seminfermità mentale, non si sarebbe potuto raggiungere, visto il giudizio di piena capacità di intendere formulato nella perizia psichiatrica. (fonte Ansa)