Green Pass lavoro, salta limite di 48 ore per i controlli: sarà chiesto in qualsiasi momento per organizzare i turni

di Daniela Lauria
Pubblicato il 14 Ottobre 2021 - 12:34 OLTRE 6 MESI FA
Green Pass lavoro, salta limite di 48 ore per i controlli: sarà chiesto in qualsiasi momento per organizzare i turni

Green Pass lavoro, salta limite di 48 ore per i controlli: sarà chiesto in qualsiasi momento per organizzare i turni (Foto Ansa)

Salta il limite di 48 ore di anticipo per controllare i Green Pass. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, potranno chiedere in anticipo la verifica del certificato verde in base alle esigenze organizzative, ad esempio per la programmazione delle attività su turni.

Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro, il premier Mario Draghi ha firmato i Dpcm che integrano il decreto e definiscono tutte le regole con cui milioni di italiani dovranno convivere a partire da venerdì.

La previsione del limite di 48 ore per chiedere la verifica del certificato è stata stralciata dal testo finale del Dpcm con le linee guida sulle verifiche del green pass a lavoro, pubblicato sul sito di Palazzo Chigi.  La norma prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di controllare anche in anticipo il Green Pass, ma non più di 48 ore prima dall’orario di entrata in servizio del lavoratore. Ora può chiederlo in qualsiasi momento.

In questo momento, i lavoratori non vaccinati sono circa 3,5 milioni. Ciascuno dovrà fare tre tamponi alla settimana, se sarà sempre presente al lavoro. Il che significa oltre dieci milioni di test settimanali.

Green Pass obbligatorio, cosa cambia da venerdì

Secondo il Dpcm firmato dal premier, “oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti”, si sottolinea.

“I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro – ricorda Palazzo Chigi – Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”.

I controlli spettano al datore di lavoro, “che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale”.

“Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università”.

Il Dpcm prevede anche maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita. “Ogni amministrazione – viene infatti precisato – anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale”.

Green Pass, chi non è vaccinato per motivi di salute

Cosa succede a chi non può ricevere il vaccino per motivi di salute? “I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito QR code in corso di predisposizione”, si legge nelle Faq.

“Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”.

Chi è in attesa del Green Pass

Cosa succede invece se si è ancora in attesa del Green pass? “Sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”.

Green Pass obbligatorio, le sanzioni

“Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass” se si presenta al lavoro senza il certificato.

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass va incontro ad una multa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

“Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”, si legge nelle Faq.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Smartworking vietato senza Green Pass

Non sono consentite deroghe sull’obbligo del Green pass per i dipendenti pubblici e senza certificato verde non si può ricorrere allo smart working: non è consentito infatti in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell’impossibilità di esibire la certificazione.

Il possesso del certificato verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso del Green pass ma non sia in grado di esibirlo deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.