Guardia medica non è tenuta a chiamare l’ambulanza. Lo dice la Cassazione

di redazione Blitz
Pubblicato il 16 Gennaio 2015 - 21:13 OLTRE 6 MESI FA
Guardia medica non è tenuta a chiamare l'ambulanza. Lo dice la Cassazione

Guardia medica non è tenuta a chiamare l’ambulanza. Lo dice la Cassazione

ROMA – La guardia medica non è tenuta a chiamare personalmente l’ambulanza. Anche nel caso in cui ritenga necessario il ricovero della persona che ha richiesto un consulto. Né tanto meno è tenuta a sollecitare il 118 o a recarsi a casa del paziente. E’ quanto stabilito dalla Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna a quattro mesi di reclusione inflitta a Massimo L., medico di 55 anni di stanza a Reggio Calabria.

Il camice bianco era stato chiamato dalla figlia di una donna che soffriva di ulcere duodenali e che stava molto male nonostante avesse preso un forte farmaco contro gli spasmi. Raggiunto al telefono, il medico sospettava un infarto in corso e per questo aveva consigliato alla figlia di chiamare un’ambulanza perché erano necessari accertamenti eseguibili solo in ospedale. Secondo i giudici della Corte di Appello di Reggio Calabria, il dottore

“proprio in virtù della estrema serietà della sintomatologia della paziente riferitagli dalla figlia, non poteva astenersi da una immediata verifica in loco delle condizioni di salute della donna, seppure poi lo sbocco di tale intervento sarebbe comunque stato l’invio della stessa presso il presidio ospedaliero”.

Il medico pertanto era responsabile di avere

abbandonato a sé stessa e ai suoi familiari la paziente poiché, al di là dell’intervento domiciliare, egli avrebbe dovuto attivarsi per assicurare alla donna e ai congiunti una efficace e immediata tutela delle sue condizioni di salute”.

In pratica, secondo i giudici,

“avrebbe dovuto contattare direttamente il servizio del 118 che, se informato e stimolato per le vie brevi da un sanitario, avrebbe probabilmente assicurato un pronto e diretto intervento a favore della paziente anziché costringere i familiari della donna a un trasporto della paziente in ospedale a loro carico”.

Ma per la Cassazione nessuno di questi interventi, rientra nei compiti di un sanitario di guardia:

 “non rientra nei compiti del sanitario di guardia medica locale quello di assicurare il servizio di eventuale ospedalizzazione dei pazienti dai quali o nell’interesse dei quali egli viene contattato”.

E anzi, per i supremi giudici, “è davvero fuori luogo” ritenere che la guardia medica possa avere “una mansione di stimolatore per le vie brevi del servizio 118”. Inoltre la Cassazione osserva che la paziente abitava a pochi chilometri dall’ospedale di Reggio Calabria tanto è vero che la figlia, in assenza di mezzi disponibili da parte del 118, decise di portarla personalmente al Pronto Soccorso con la sua auto.

Infine, sempre secondo la Suprema Corte, non si può imputare al medico l’omissione della visita domiciliare che la stessa Corte di Appello aveva ritenuto “perfettamente inutile” e che anzi sarebbe stata “potenzialmente dannosa per la possibile connessa perdita di tempo” a fronte della necessità del ricovero. La guardia medica è stata perciò assolta. Dopo quattro giorni la paziente fu dimessa.