Guida in stato ebbrezza: camminata, occhi rossi, saliva… non serve alcoltest

di redazione Blitz
Pubblicato il 17 Marzo 2015 - 09:51| Aggiornato il 18 Marzo 2015 OLTRE 6 MESI FA
Guida in stato ebbrezza: camminata, occhi rossi, saliva... non serve alcoltest

Guida in stato ebbrezza: camminata, occhi rossi, saliva… non serve alcoltest

ROMA – Ma quale alcoltest? Per accertare la guida in stato di ebbrezza bastano i sintomi, un comportamento strano che tradisca il conducente e faccia dubitare gli agenti della sua lucidità. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza numero 10454/15 e citata dal sito La Legge per Tutti.

Basterebbe, sostengono i giudici, vedere come l’automobilista se la cava a camminare a filo su una linea longitudinale o se guida a scatti, fuoriuscendo dalla carreggiata, o semplicemente abbia gli occhi arrossati, puzzi fortemente di alcool o presenti abbondante saliva che esce dalla bocca. Tutti sintomi che dimostrano inequivocabilmente il bicchiere di troppo e in quanto tali sufficienti ad accertare il reato e il ritiro immediato della patente.

Il caso riguarda un uomo sorpreso dai Carabinieri alla guida con un tasso alcolico ampiamente superiore al limite legale, come risulta dal primo ed unico test effettuato, senza la seconda prova di verifica. Condannato sia in primo che in secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che non c’è responsabilità penale, appellandosi proprio al mancato secondo accertamento tecnico. Ma a verbale i Carabinieri avevano descritto tutti i sintomi di cui sopra. E tanto è bastato ai supremi giudici per confermare la condanna.

Nella sentenza si legge che quando non è possibile fare il test con l’etilometro o magari viene effettuata solo una prova (senza la seconda di verifica), non resta che l’accertamento sintomatico, indipendentemente dagli accertamenti tecnici. E in questo caso le dichiarazioni dei verbalizzanti sono sufficienti a instaurare il processo penale. Un po’ più difficile invece è comprendere se si tratti di persona semplicemente brilla o fortemente ubriaca, caso in cui scatterebbe la pena più grave. In questo secondo caso sarebbero necessarie ulteriori prove inoppugnabili.

Riassumendo: si potrà accertare l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza in tutti quei casi in cui non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del guidatore rientri in una delle altre ipotesi più gravi. Ove invece il giudice ritenga accertate manifestazioni eclatanti dello stato di ubriachezza, potrà ritenere superata una delle due soglie superiori, dovrà però in questo caso motivare adeguatamente la decisione.