Guida senza patente, che succede se ti fermano: sanzioni

di redazione Blitz
Pubblicato il 29 Aprile 2016 - 07:34 OLTRE 6 MESI FA
Guida senza patente, che succede se ti fermano: sanzioni

Guida senza patente, che succede se ti fermano: sanzioni

ROMA – Guidare senza patente non è più reato, in compenso è molto più salato: la sanzione amministrativa varia infatti dai 5mila ai 15mile euro. Ne parla Libero:

Il reato di guida senza patente è stato depenalizzato ma, diventando solo amministrativo, avrà sanzioni economiche più aspre. Guidare un ciclomotore, una moto, un auto o una macchina agricola senza patente perché mai conseguita o perché la patente precedentemente posseduta era stata revocata non farà più scattare un procedimento penale, ma uno amministrativo con multa dai 5 ai 15 mila euro. Inoltre, chi è alla guida di un veicolo di una categoria non prevista dalla patente posseduta incorrerà a una sanzione. Nel caso in cui, in due anni, si dovesse ripetere uno dei comportamenti indicati, gli illeciti successivi resteranno un reato come sono ora e si può rischiare anche l’arresto.

Ed ecco le regole generali per il rinnovo della patente: ogni 10 anni fino a 50 anni, ogni 5 in caso di età compresa tra i 50 e i 70 anni e 3 anni dopo i 70 anni di età. Come dice l’art. 119 del Codice della Strada

“non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (…) chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”.

È il dipartimento dei trasporti a stabilire chi è idoneo a conseguire la patente dopo visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della Strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare. Secondo il comma 2 dell’art. 119 del Codice della Strada

“l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale”.

Per quanto riguarda i costi, al momento della visita medica bisogna portare l’attestazione dei versamenti di 10,20 euro sul c/c 9001 e di 16,00 euro sul c/c 4028 e in occasione della visita medica bisogna portare una fototessera recente. Dopo la visita medica la patente può essere rinnovata, rinnovata per un periodo limitato, declassata, sospesa a tempo indeterminato e revocata. In caso di esito positivo il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente. In caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla data della visita medica bisogna contattare il numero verde 800 979416 (800 232323 per parlare con un operatore: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30). Infine per chi si trova all’estero se residente nell’UE deve rivolgersi all’autorità amministrativa dello Stato presso cui è residente. Mentre se è residente in uno Stato non comunitario per un periodo di almeno sei mesi possono ottenere il rinnovo della patente di guida dalle autorità diplomatico-consolari presenti nei Paesi medesimi.