Guidare con sandali, infradito o scalzi: si può, niente multa. Ma l’assicurazione…

di Edoardo Greco
Pubblicato il 1 Agosto 2016 - 11:16 OLTRE 6 MESI FA
Guidare con sandali, infradito o scalzi: si può, niente multa. Ma l'assicurazione...

Guidare con sandali, infradito o scalzi: si può, niente multa. Ma l’assicurazione…

Si può guidare con i sandali, con le infradito, scalzi, con i zoccoli o con i tacchi: nessuno può farvi una multa, né un vigile urbano né un poliziotto né un carabiniere, perché dal 1993 non è più in vigore la norma del codice della strada che proibiva la guida a piedi nudi o con sandali o altre scarpe (infradito, ciabatte, zoccoli, tacchi) che lasciavano libero il tallone. Basta andare sul sito della polizia di Stato per trovare risposta ai dubbi.

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Si tratta del comma 2 dell’articolo 141 del codice della strada, che adesso prevede genericamente che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

Il sito “La legge per tutti” spiega molto bene come funziona il codice della strada e risponde a tutti i dubbi degli automobilisti che, soprattutto d’estate, vogliono poter guidare con i sandali, le ciabatte infradito o a piedi nudi senza incappare nelle multe dei vigili:

Il vecchio detto comune è ormai superato dal 1993, da quando, cioè, è stato eliminato, dal nostro codice della strada, il divieto di guidare l’automobile con ciabatte, sandali, zoccoli e tacchi alti. Insomma, i pedali del freno e dell’acceleratore (e, per chi non ha il cambio automatico, anche la frizione) possono essere utilizzati anche a piedi nudi.

La nostra legge, però, ha sostituito il vecchio divieto di guida con calzature “mobili” (ossia non legate al tallone) con una previsione di portata più generica che, almeno in teoria, dovrebbe sostituirla. Il conducente, recita la nuova norma, deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, in condizione di sicurezza, in modo da garantire la tempestiva frenata del mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Una norma di carattere generico che si presta, anche, all’interpretazione del singolo giudice.

Il punto focale dunque è se il piede senza la scarpa possa garantire “la tempestiva frenata”: circostanza che, probabilmente, in tempi in cui esistevano ancora i vecchi freni meccanici, poteva essere dubbia, ma che oggi, coi nuovi dispositivi assai più sensibili, di certo è più facilmente contestabile. Peraltro, la stessa polizia di Stato, sul proprio sito, nel rispondere al quesito se è possibile guidare l’auto con sandali infradito ha espressamente chiarito che il divieto è stato ufficialmente abrogato, ma resta comunque l’obbligo, per il conducente, di autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).

Ma i problemi non finiscono con i controlli delle forze dell’ordine. C’è il discorso della copertura Rc Auto. Se è vero che guidando con i sandali o a piedi nudi non si rischia più una multa, in caso di incidente però le assicurazioni potrebbero fare leva sulle scarpe indossate (o non indossate) dal guidatore per non pagare il risarcimento o per ridurne notevolmente l’importo:

Ma i problemi potrebbero sorgere, più che con la polizia, piuttosto con la propria assicurazione in caso di incidente stradale. Infatti, qualora a seguito di un sinistro dovesse intervenire una pattuglia, questa potrebbe ben riportare, nel verbale, che il conducente non vestiva delle scarpe o, magari, indossava dei sandali o degli infradito. È capitato e si evince da diversi atti processuali. Ebbene, questo elemento potrebbe essere usato dalla Compagnia assicurativa, in sede di liquidazione del danno, per attribuire, magari, un concorso di colpa al conducente che non sia stato in grado di frenare tempestivamente. Un comportamento che nulla ha a che fare con la violazione del codice della strada, ma che comunque, potrebbe essere utilizzato strumentalmente dall’assicurazione solo per ridurre il risarcimento.