Igor il Russo, la beffa: risarcimenti esigui per le vittime

di Redazione Blitz
Pubblicato il 27 Ottobre 2017 - 10:13 OLTRE 6 MESI FA
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Igor il Russo

ROMA – Con Igor il russo, il killer di Budrio, irreperibile e quindi non perseguibile penalmente, è impossibile richiedere gli indennizzi allo Stato per le vittime di reati violenti. Prolungata la taglia: 50mila euro per chi fornirà segnalazioni decisive sul ritrovamento di Igor Vaclavic, vivo o morto.

La legge sugli indennizzi

La legge sugli indennizzi a favore delle vittime di omicidi violenti “è palesemente illegittima e forse anche incostituzionale”. Ne è convinto Giorgio Bacchelli, legale della vedova di Davide Fabbri, il barista di Budrio (Bologna) ucciso da Igor. Mentre gli inquirenti sono al lavoro nel massimo riserbo per cercare di rintracciare il killer accusato anche dell’omicidio della guardia ecologica Valerio Verri, il legale si chiede “come possa essere formulata una richiesta indennitaria allo Stato quando ci imbattiamo in condizioni impossibili da realizzarsi” ha detto l’avvocato a Today.

La legge statale che ha dovuto attuare in Italia disposizioni comunitarie in materia – spiega l’avvocato Bacchelli – è la Legge 7/7/16 n. 122, che ha dedicato pochi articoli all’indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

La normativa ha previsto che fosse un decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi, a precisare le modalità di utilizzo dei fondi disponibili e soprattutto l’entità dell’indennizzo. “Con notevole ritardo – racconta il legale – il governo ha poi emanato un decreto interministeriale che ha determinato l’indennità dovuta per i reati di omicidio violento”.

Quale importo alle vittime?

In casi come quello del barista di Budrio, alle vittime spetta un indennizzo di 7200 euro, “da corrispondersi peraltro nei limiti delle disponibilità dello Stato (e quindi dei fondi messi a disposizione delle vittime dei reati violenti, usura, estorsione, eccetera)”.

La legge inoltre prevede alcune condizioni tassative per poter accedere al risarcimento. Come spiega l’avvocato, l’interessato ha possibilità di accedere a tale fondo a condizione che abbia un reddito annuo non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ma, soprattutto, che “la vittima abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato (per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato, in forza di una sentenza di condanna irrevocabile, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto)”.