Infermiera no vax sospesa fa ricorso, il tribunale le dà ragione: “Obbligo illegittimo, torni a lavoro”

di Daniela Lauria
Pubblicato il 11 Agosto 2021 - 09:55 OLTRE 6 MESI FA
Infermiera no vax sospesa fa ricorso, il tribunale le dà ragione: "Obbligo illegittimo"

Infermiera no vax sospesa fa ricorso, il tribunale le dà ragione: “Obbligo illegittimo”

Aveva rifiutato il vaccino per l’influenza e per questo era stata sospesa dal lavoro, ma il Tribunale le ha dato ragione. Succede in Sicilia dove una infermiera no vax ha presentato ricorso contro il decreto regionale che prevedeva l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutti i medici e gli operatori sanitari. 

Per far fronte alla pandemia da Covid, con una ordinanza, la Regione Sicilia aveva sancito l’obbligo di immunizzazione contro l’influenza per il personale sanitario. Ragion per cui l’azienda sanitaria aveva esortato l’infermiera a vaccinarsi entro il 20 dicembre, pena la sospensione temporanea dal servizio per tutta la campagna vaccinale.

Ma secondo il Tribunale di Messina, tale obbligo sarebbe illeggittimo. L’infermiera, iscritta al sindacato Nursind aveva fatto ricorso contro il decreto regionale: il sindacato aveva contestato che un atto amministrativo come quello regionale, non potesse prevalere sul diritto al lavoro e sul principio “di autodeterminazione del cittadino e del lavoratore”. 

Infermiera no vax reintegrata, la sentenza

Per il giudice del Lavoro l’introduzione dell’obbligo del vaccino non rientra tra le competenze regionali.

“La normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19 – si legge nella sentenza – non ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro”.

Al di la della ragionevolezza o meno del provvedimento l’obbligo “può essere imposto solo con una legge dello Stato” e non con una ordinanza regionale.

Secondo la legge nazionale sulla vaccinazione anti Covid, invece, gli operatori no vax vanno assegnati ad altri compiti, ma non sospesi dal lavoro.