Lavoratori no vax perdono in Tribunale: bocciati i ricorsi a Belluno, Modena e Roma. Prevale sempre la tutela della salute

di redazione Blitz
Pubblicato il 23 Agosto 2021 - 11:07 OLTRE 6 MESI FA
vaccini foto ansa

Lavoratori no vax perdono in Tribunale: bocciati i ricorsi a Belluno, Modena e Roma, prevale sempre la tutela della salute (foto Ansa)

I lavoratori no vax non hanno chance in Tribunale. Sono almeno tre finora i ricorsi respinti dei lavoratori sospesi dal servizio o posti forzatamente in ferie perché contrari alla vaccinazione anti Covid. In tutti i casi i giudici hanno applicato l’articolo 2087 del Codice civile. L’articolo prevede che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza di tutti gli impiegati.

Anche il dipendente, dal canto suo, deve adempiere agli obblighi previsti. Obblighiche servono a garantire la salute e la sicurezza propria e delle altre persone sul luogo di lavoro.

Tale orientamento vale tanto per i lavoratori tenuti per legge a vaccinarsi, come i sanitari, quanto per i no vax di altri settori.

Lavoratori no-vax in Tribunale a Belluno

Quella del Tribunale di Belluno è stata la sentenza apripista: il 19 marzo i giudici veneti hanno respinto il ricorso di sette operatrici socio-sanitarie di una Rsa che erano state mandate forzatamente in ferie. Per il tribunale il datore di lavoro ha agito in linea con l’obbligo di tutela della salute prescritto proprio dall’articolo 2087 del Codice Civile.

Il tribunale di Modena

Stesso discorso a Modena dove una lavoratrice di una cooperativa che prestava servizio in una Rsa è stata sospesa. Per il giudice, il prestatore di lavoro è tenuto ad osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui il lavoratore entra in contatto.

Il tribunale di Roma

Infine il tribunale di Roma, con una ordinanza del 28 luglio, ha considerato legittima la sospensione dal lavoro e dallo stipendio di una lavoratrice no vax impiegata in un villaggio. Anche in questo caso, secondo i giudici, si applica l’articolo 2087 del Codice civile.