Processi più rapidi e ricorsi “a tempo”: impugnativa licenziamenti, cosa cambia?

Pubblicato il 29 Giugno 2012 - 10:49 OLTRE 6 MESI FA

Elsa Fornero (Lapresse)

ROMA – Processi più rapidi, corsia preferenziale per i licenziamenti, ricorsi “a tempo” e sentenze depositate il prima possibile.  Dopo l’approvazione della nuova legge sul lavoro firmata Elsa Fornero, per le controversie che hanno ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti individuali e collettivi, è dedicata una corsia privilegiata sul piano processuale. Si dovrebbe così consentire la definizione della causa, sia in fase sommaria che nel giudizio di merito e di legittimità, in tempi più rapidi rispetto all’ordinario andamento del processo del lavoro. L’utilizzo del nuovo strumento processuale è riservato alle sole domande che hanno ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti e l’eventuale connessa qualificazione formale del rapporto di lavoro sottostante, restando escluse, viceversa, tutte le domande che abbiano un contenuto diverso e che non siano fondate sugli stessi fatti costitutivi.

I tempi. A seguito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio il giudice investito della controversia fissa l’udienza di comparizione delle parti non oltre 40 giorni, assegnando alla difesa ricorrente un termine per la notifica del ricorso che non può essere inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, nonché un ulteriore termine non inferiore a cinque giorni per la costituzione della parte resistente. Come spiega Il sole 24 Ore, all’esito dell’udienza, per la quale si prevede che, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il giudice provveda unicamente agli atti di istruzione ritenuti indispensabili alla definizione della causa, viene emessa l’ordinanza di accoglimento o di rigetto. L’ordinanza di accoglimento è immediatamente esecutiva e non può essere sospesa o revocata fino alla conclusione dell’eventuale giudizio di opposizione.

Il ricorso. Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, o dalla sua comunicazione se anteriore, mediante ricorso contenente i requisiti di cui all’articolo 414 del Codice di procedura civile, da depositare nella cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato. Anche in questa fase è previsto che il giudice ometta ogni formalità non essenziale al contraddittorio e proceda nel modo che ritiene più opportuno all’attività di istruzione probatoria. Risulta così eliminato quel passaggio del procedimento ordinario del lavoro per il quale, nel primo grado di giudizio, il giudice interroga liberamente le parti e svolge un previo tentativo di conciliazione, potendo derivare dalla condotta delle parti medesime elementi valutabili ai fini della decisione.

La sentenza. Il giudizio si conclude con la sentenza, senza che sia prevista la previa lettura del dispositivo, che deve essere depositata contestualmente alla motivazione entro 10 giorni dall’udienza di discussione, con evidente abbattimento dei tempi processuali rispetto ai 60 giorni previsti per il deposito della sentenza motivata nel procedimento ordinario del lavoro.