Multa strisce blu, ecco quando non devi pagarla

di Redazione Blitz
Pubblicato il 18 Maggio 2016 - 10:56 OLTRE 6 MESI FA
Multa strisce blu, ecco quando non devi pagarla

Multa strisce blu, ecco quando non devi pagarla (Foto Ansa)

ROMA – Hai parcheggiato l’auto sulle strisce blu e al tuo ritorno hai trovato una multa? Non sempre devi pagare, anzi ci sono casi in cui la sanzione è illegittima. Lo Studio Cataldi spiega che se hai esibito il ticket del pagamento ed è scaduto, e non hai fatto in tempo a estendere l’orario di sosta, la multa è illegittima e non va pagata.

Il sito dell’Adnkronos citando lo Studio Cataldi e la sentenza n. 4285/2007 del giudice di pace di Lecce spiega quando la multa va pagata e quando no:

“Con la sentenza n. 4285/2007, il giudice di pace di Lecce, ad esempio, ha chiarito che “la sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisce autonoma fattispecie sanzionata dall’art. 7, comma 1, lett. f) del CdS (che sanziona la sosta effettuata senza titolo di pagamento nelle aree regolamentate)”.

Mentre nel 2014, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato che “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”

Per il Mit, in aree nelle quali la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma il pagamento in misura insufficiente configura unicamente un’inadempienza contrattuale. Un concetto ribadito lo scorso anno sempre dal Mit, che ha affidato ai comuni la possibilità di regolamentare le conseguenze della fattispecie. Il comune può “selezionare e scegliere le misure più idonee per rispondere agli obiettivi che intende perseguire”, come per esempio “al fine di favorire il ricambio più o meno frequente dei veicoli in sosta”.

La sanzione è nulla nelle aree in cui la sosta può avvenire per tempo indeterminato. Qualora fossero fissati dei limiti massimi di sosta, la multa è da considerarsi legittima. Cosa accade invece se mancano parcheggi gratuiti nelle vicinanze? Secondo il Codice della Strada, qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia, o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Un obbligo che non sussiste per le zone definite “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle di particolare pregio storico e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica. Ciò in sostanza rende illegittima una sanzione elevata al trasgressore che non abbia esposto il ticket se mancano, nelle vicinanze, zone in cui la sosta è gratuita. Inutile però il ricorso contro la sanzione per ticket non pagato sulle strisce blu se l’area rientra in quelle predette o se il piano urbano del comune abbia giustificato l’inserimento nelle aree definiti ‘centrali’ stante la brevissima distanza dal centro storico”.