Nuove etichette alimenti dal 13 dicembre: cosa cambia

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Dicembre 2014 - 10:04 OLTRE 6 MESI FA
Nuove etichette alimenti dal 13 dicembre: cosa cambia

Nuove etichette alimenti dal 13 dicembre: cosa cambia (foto Ansa)

ROMA – A partire da oggi, sabato 13 dicembre, “i cittadini europei vedranno i risultati di anni di lavoro per migliorare le regole di etichettatura delle derrate alimentari”.  Lo ha dichiarato il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, commentando l’entrata in vigore della nuova normativa sull’etichettatura, dopo un periodo di transizione di tre anni, per permettere all’industria agroalimentare di adeguarsi.

Con la nuova normativa, spiega il commissario,

“le informazioni chiave sulla composizione del prodotto acquistato appariranno in modo più leggibile sulle etichette e questo permetterà ai consumatori di fare delle scelte consapevoli al momento dell’acquisto di un alimento”. Inoltre, “le nuove regole porranno il consumatore in primo piano, forniranno delle informazioni più chiare ai cittadini, in una maniera che è gestibile per le imprese”.

Come spiega Coldiretti, le indicazioni obbligatorie

“devono essere scritte in etichetta con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole) per rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento. La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna. La nuova etichetta inoltre viene in soccorso anche dei circa 2,5 milioni di italiani che soffrono di allergie alimentari imponendo l’obbligo di indicare le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande”, precisa Coldiretti, “devono comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore”.

Tutte le principali novità sulle etichette dei prodotti che metteremo nel carrello da sabato 13 dicembre:

Tabella nutrizionale. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione. Si possono utilizzare anche altri schemi – come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito ma recentemente messi in mora dalla Commissione Ue – solo se di facile comprensione.

Leggibilità e chiarezza delle scritte. Per la prima volta in assoluto viene definita la dimensione minima dei caratteri tipografici delle etichette, che devono essere di almeno 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Questo per rendere più agevole la lettura anche da parte della popolazione anziana, in costante crescita nel bilancio demografico europeo. Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.

Scadenza. La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.

Allergeni. Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, arachidi, frutta a guscio, latticini contenenti lattosio) devono essere evidenziate con più chiarezza nella lista degli ingredienti usando accorgimenti grafici (ad esempio grassetto, colore o sottolineatura). Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili alla clientela. Fatto, quest’ultimo, che ha suscitato malumori fra gli esercenti. In difesa delle nuove norme si schierano alcune associazioni dei consumatori, come l’Adoc: “Non comprendiamo le reazioni negative degli esercenti – spiega il presidente Lamberto Santini – è sicuramente più sconveniente sostenere i costi e le responsabilità per le cure dei soggetti con shock anafilattico che cambiare i menu”. Contrario invece il Codacons: “Ci sarà il caos nel settore della ristorazione – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Riscrivere i menu comporterà inevitabili costi per gli esercenti, che con ogni probabilità verranno scaricati sui consumatori”.

Origine per carni suine, ovi-caprine e pollame. In virtù di una norma collegata, e che entra in vigore il prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina (che già prevede da anni – dopo l’emergenza mucca pazza – l’obbligo di indicare luogo di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino). In particolare si dovrà comunicare al consumatore la provenienza di carni fresche o refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Scompare la scritta ‘oli vegetali’. Non è più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la dicitura generica di “oli vegetali”, l’utilizzo di grassi tropicali a basso costo (come olio di palma, di cocco o di cotone, dannosi per la salute cardiovascolare). Va quindi indicata con precisione la natura dell’olio usato nella lista ingredienti. Così, ‘olio di oliva’, ‘olio di semi di girasole’, ‘olio di palma’, dovranno essere elencati in etichetta in modo trasparente. Chi usa olio extravergine di oliva potrà ben evidenziarlo in etichetta. Inoltre, se gli oli o i grassi adoperati sono stati idrogenati, è obbligatorio apporre la dicitura “totalmente o parzialmente idrogenato”, a seconda dei casi.

Indirizzo del produttore. Viene introdotto un requisito importante: la sede “dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto” (in pratica il produttore, vedi articolo 8 paragrafo 1) dovrà essere indicata non più con il solo riferimento a un comune di appartenenza ad accompagnare il marchio commerciale, bensì anche con l’indirizzo completo di numero civico. Facciamo un esempio: sul pacchetto di pasta io troverò l’indirizzo della sede legale del marchio che lo produce.

Pesce. Dovrà essere indicato in etichetta sia il nome scientifico del pesce che quello commerciale, l’indicazione dettagliata del luogo di pesca, la categoria degli attrezzi di pesca utilizzati per la cattura e se il prodotto è stato scongelato (vedi sotto paragrafo “surgelati”), mentre rimane vigente l’attuale indicazione del metodo di produzione, vale a dire pescato in mare, in acque dolci o allevato.

Surgelati. In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, occorre indicare la data di congelamento. Invece, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dalla dicitura “decongelato”.

Preparati a base di carne e pesce. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta. Le porzioni, i filetti o le preparazioni composte da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: “carne separata meccanicamente” oppure “pesce ricomposto”). Allo stesso modo, andrà indicata la presenza di proteine aggiunte e la loro origine.

Stato fisico del prodotto. Dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo, non sarà possibile rifugiarsi -nemmeno nella lista ingredienti- dietro termini come “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.

Sostituzione di ingredienti normalmente attesi. Nel caso di alimenti che contengono, nella propria ricetta produttiva, ingredienti sostitutivi rispetto a quelli che il consumatore ragionevolmente si attende, questi devono essere resi ben visibili a fianco del nome del prodotto, in caratteri simili a quelle del nome dell’alimento. Un esempio: una crema di nocciole che non contenga cacao (ingrediente che il consumatore si attende di trovare), ma ad esempio, burro di arachidi, dovrà avere la scritta”con burro di arachidi” a fianco del nome del prodotto.

Insaccati. I salumi insaccati devono indicare chiaramente i casi in cui l’involucro non è commestibile.

Caffeina. Le bevande e gli “energy drinks” a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta, oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003), anche l’avvertenza: “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.