Nuovo decreto 5 gennaio (bozza Pdf), cosa cambia: obbligo vaccino per over 50, dove non possono entrare i No vax

di FIlippo Limoncelli
Pubblicato il 6 Gennaio 2022 - 09:16 OLTRE 6 MESI FA
Nuovo decreto 5 gennaio (bozza Pdf), cosa cambia: obbligo vaccino per over 50, dove non possono entrare i No vax

Nuovo decreto 5 gennaio (bozza Pdf), cosa cambia: obbligo vaccino per over 50, dove non possono entrare i No vax (foto ANSA)

Approvato ieri, 5 gennaio, il nuovo decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Le misure, che scatteranno dal 10 gennaio, mirano a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla variante Omicron e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Qui la bozza del DL Covid del 5 gennaio in pdf.

Nuovo Decreto, obbligo vaccinale per gli over 50

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni fino al 15 giugno 2022, anche se dovessero compiere l’età dopo l’entrata in vigore del decreto. Mentre per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico. Per le violazioni sono previste multe dai 600 ai 1500 euro.

Super Green Pass per accedere al posto di lavoro

Per i lavoratori servirà il Super green pass per accedere al posto di lavoro. Chi non esibirà il certificato senza giustificazioni mediche si vedrà sospeso lo stipendio, ma non subirà procedimenti disciplinari e non sarà licenziato, finché non presenterà il pass: “Almeno fino al 15 giugno”. Le aziende potranno sostituire comunque il lavoratore che non si mette in regola. In caso di sospensione, il lavoratore che metterà comunque piede in azienda senza Super green pass rischia una multa da 600 a 1500 euro.

Green Pass Base per accedere ai pubblici uffici

È esteso l’obbligo di Green Pass base (si ottiene con almeno una dose di vaccino, dopo una guarigione, o dopo un tampone molecolare negativo – valido per 72 ore – o un tampone negativo antigenico valido per 48 ore) a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con un ulteriore decreto del Governo (entro 15 giorni dall’entrata in vigore) per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Dove serve il Super green pass

Con il decreto dello scorso 31 dicembre, il Super Green pass, cioè quello che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo la guarigione, diventa necessario dal 10 gennaio al 31 marzo per poter viaggiare sui mezzi pubblici, da quelli locali ai nazionali, e accedere a:

  • ristoranti e bar, sia all’aperto che al chiuso
    alberghi, ostelli, B&B e ogni attività ricettiva
    sagre e fiere
    feste di cerimonie, come matrimoni e battesimi
    centri congressi
    centri culturali e sociali
    eventi e competizioni sportive al chiuso (con limite di capienza al 35%) e all’aperto (con capienza massima al 50%)
    impianti di risalita turistici anche nei comprensori sciistici
    centri benessere, anche all’aperto
    piscine e centri sportivi (padel, calcetto, basket, volley…)

Scuola, cambiano le regole

Scuola dell’infanzia: già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

Scuola elementare: con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc): fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.  Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.