Obbligo mascherina per i bambini di età superiore ai 6 anni: Tar del Lazio respinge il ricorso dei genitori

di FIlippo Limoncelli
Pubblicato il 26 Marzo 2021 - 17:56 OLTRE 6 MESI FA
Obbligo mascherina per i bambini di età superiore ai 6 anni

Obbligo mascherina per i bambini di età superiore ai 6 anni: Tar del Lazio respinge il ricorso dei genitori (foto ANSA)

Resta confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine per i bambini di età superiore ai 6 anni. L’ha deciso il Tar del Lazio con alcune ordinanze con le quali ha respinto le richieste di numerosi genitori che contestano il Dpcm del marzo scorso in tema di misure per il contrasto dell’epidemia da Covid-19.

La decisione del Tar del Lazio

I giudici hanno preliminarmente rilevato che “il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto tale misura appropriata e raccomandabile, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Unicef”, nonché osservato che nei verbali del Cts “oltre alle suddette indicazioni sono state richiamate quelle provenienti dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie USA, dall’Accademia Americana di Pediatria e dalla Società Italiana di Pediatria, che incoraggiano l’uso dei dispositivi di protezione e per i bambini, anche nel contesto scolastico” e che “in tali fonti si afferma, quanto alla salute fisica dei fanciulli, che le mascherine possano essere indossate in modo sicuro (esclusi i bambini con gravi problemi respiratori o disturbi cognitivi) e che costituiscono ‘falsi miti’ le preoccupazioni che esse possano portare fenomeni di bassi livelli di ossigenazione del sangue (ipossiemia) o aumento dell’anidride carbonica (ipercapnia)”.

Obbligo mascherina per i bambini sopra i 6 anni

Quanto ai paventati “rischi sul benessere psichico dei bambini e di diminuzione delle capacità di relazione e apprendimento in ragione dell’uso dei DPI nel contesto scolastico”, il Tar ha considerato che il Cts ha consigliato l’utilizzo delle mascherine “rilevando che l’incidenza del virus SARS-Cov-2 e delle sue varianti virali si riscontra anche in tale fascia di età”; da ciò il fatto che “la misura oggetto di contestazione risulta adottata a seguito di valutazioni scientifiche che non presentano vizi di manifesta erroneità o abnormità”.

In tema di pericolo, i giudici hanno infine considerato che il Dpcm impugnato “esclude espressamente l’obbligo in esame nel caso di soggetti che presentano patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e che, a fronte del giudizio espresso dall’organo tecnico circa i benefici correlati all’uso per i bambini dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla luce della particolare gravità del quadro epidemiologico attuale, deve darsi prevalenza all’esigenza di consentire all’intero corpo scolastico di svolgere in condizioni di sicurezza l’attività didattica in presenza”.