Obbligo vaccinale Polizia, non vaccinati da oggi senza pistola, distintivo e soldi: la circolare del Capo

di Redazione Blitz
Pubblicato il 14 Dicembre 2021 - 15:54| Aggiornato il 15 Dicembre 2021 OLTRE 6 MESI FA
Obbligo vaccinale Polizia

Obbligo vaccinale Polizia di Stato (Ansa)

Obbligo vaccinale Polizia, non vaccinati da oggi senza pistola. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale – che scatta domani – da parte delle forze di polizia determina la sospensione dal servizio del dipendente, cui non è dovuto alcun compenso ed a cui verranno temporaneamente ritirati tessera di riconoscimento, placca, arma in dotazione individuale e manette.

Obbligo vaccinale Polizia, non vaccinati senza pistola

Lo specifica una circolare firmata dal capo della Polizia, Lamberto Giannini. L’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la successiva somministrazione del richiamo.

Saranno i “dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e periferiche” a delegare le verifiche a dipendenti con qualifiche dirigenziali.

A partire da domani i responsabili delle strutture, indica la circolare, “devono verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei dipendenti della polizia di Stato, acquisendo le informazioni necessarie”.

E tutto il personale, “anche se assente per legittimi motivi”, dovrà produrre la documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione. In caso di inadempienza i responsabili invitano l’interessato a produrre “senza indugio, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito”, la documentazione prevista.

Si può anche presentare la richiesta di vaccinazione da eseguirsi non oltre 20 giorni dopo l’invito. Nell’attesa il dipendente potrà continuare a prestare servizio con il green pass ‘base’, cioè anche a seguito di tampone. Senza questo documento sarà posto in assenza ingiustificata.

L’accertamento del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale determina la sospensione del dipendente “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

La sospensione decorre dalla notifica del provvedimento ed è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale “. E comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa senza il ‘super green pass’ è punita con una sanzione da 600 a 1.500 euro. L’inadempimento, da parte dei responsabili delle strutture, del dovere di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione tra 400 e 1.000 euro.