Parmalat. Cassazione: “Tanzi non merita la scarcerazione”

Pubblicato il 6 Marzo 2012 - 17:14 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Calisto Tanzi – attualmente ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma nel reparto detenuti, dopo un collasso dovuto al rifiuto del cibo – non può ottenere la detenzione domiciliare invocando la norma che consente tale beneficio a favore degli ultrasettantenni, in quanto la legge non prevede alcun automatismo tra dato anagrafico e scarcerazione ed, inoltre, l'ex patron della Parmalat deve fare "ancora un lungo cammino per pervenire ad una significativa presa di posizione del disvalore dei comportamenti criminosi da lui tenuti".

Lo sottolinea la Cassazione. I supremi giudici infatti – nella sentenza 8712 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso otto febbraio – rilevano che Tanzi, così come evidenziato dalla magistratura di Bologna, continua ancora "ad addebitare alle banche la gran parte della responsabilità dei reati fino ad oggi accertati nei suoi confronti".

Tutti i motivi per i quali i giudici di merito hanno finora respinto la richiesta dei domiciliari, ad avviso della Cassazione, sono "pienamente condivisibili".

Tra questi, il comportamento di Tanzi che, "ben lungi dall'essere improntato ad una piena e leale collaborazione onde ridimensionare, almeno in parte, i gravi danni patrimoniali da lui arrecati alla enorme platea dei risparmiatori danneggiati dalla fiducia riposta nella sua persona e nelle sue aziende", continua a "nascondere agli organi inquirenti le sue effettive disponibilità economiche".

A riprova si cita come "emblematica" la vicenda dei quadri d'autore che Tanzi aveva nascosto e che solo "fortunosamente" la magistratura è riuscita a sequestrare.

Per quanto riguarda lo stato di salute dell'ex imprenditore, la Cassazione ritiene "puntuale" la decisione – del Tribunale di sorveglianza dello scorso sette giugno – di rifiutargli i domiciliari perché le patologie di cui soffre "non sono tali da costituire un pericolo per la vita". Inoltre, il carcere che lo ospita è "fornito di attrezzature mediche tali da coprire tutte le 24 ore" e, se serve, Tanzi può essere "agevolmente" ricoverato in "contigue strutture esterne".

Nei motivi della sentenza 8912, sempre relativi all'udienza dello scorso otto febbraio, i supremi giudici, invece, spiegano di aver annullato con rinvio l'ordinanza dello scorso 24 agosto, confermativa del carcere, perché troppo succinta nelle motivazioni.