Porto Tolle, riavviato l’iter per la riconversione della centrale Enel

Pubblicato il 20 Giugno 2012 - 16:14 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Passo in avanti per la conversione della centrale Enel di Porto Tolle. Il Consiglio di Stato ha ridato al gruppo la possibilità di riavviare l’iter autorizzativo, riconoscendo di fatto la validità della legge regionale del luglio 2011 con cui il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha modificato le norme istitutive del Parco del Delta del Po. A questo punto il Ministero dell’Ambiente potrà riavviare il procedimento di VIA (Valutazione impatto ambientale).

Con la sentenza della Sesta Sezione pubblicata mercoledì, il Consiglio di Stato ha risposto alle obiezioni sollevate sul precedente pronunciamento della Corte, che nel 2011 aveva bloccato il progetto, obbligando l’Enel a rispettare la normativa regionale di allora. Nel frattempo però, la Regione Veneto ha modificato la propria legislazione, eliminando i vincoli esistenti e ‘salvando’ di fatto il progetto di riconversione della centrale da olio a carbone. In base alla legge istitutiva del Parco del Delta del Po del 1997, i giudici avevano infatti bocciato il Via nazionale alla riconversione. Ma con la modifica decisa a giugno 2011, il Veneto ha inserito la possibilità di riconvertire a carbone l’impianto, eliminando l’obbligo di comparazione, in fatto di emissioni inquinanti, tra il carbone e il gas, in presenza però di un abbattimento delle stesse emissioni del 50% rispetto alla vecchia centrale ad olio (l’impianto Enel di Civitavecchia, già funzionante a carbone pulito, le ha abbattute del 70-80%).

La sentenza è quindi sostanzialmente favorevole a Enel, perché stabilisce che l’amministrazione statale nel porre in essere gli atti del procedimento amministrativo dovrà applicare la nuova normativa statale e quella regionale. ”La regola generale – si legge nella sentenza – deve essere quella che consente la riconversione degli impianti alimentanti ad olio combustibile senza necessità di adempiere ad ‘obblighi di comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, tra combustibili diversi”’. Inoltre, ”deve ritenersi che – in ragione della natura del giudicato e del contenuto delle leggi successive – si sia realizzata una legittima successione cronologica di regole di disciplina del potere pubblico. L’amministrazione statale competente, nel porre in essere gli atti del nuovo procedimento amministrativo volto alla verifica della compatibilità ambientale della centrale termoelettrica, dovrà, pertanto, applicare la nuova normativa statale e regionale”. Per quanto riguarda invece l’ottemperanza alle vigenti norme europee (lamentata dalle associazioni ambientaliste), il Consiglio di Stato non entra nel merito ritenendo la questione non oggetto del giudizio in questione.