Processi lunghi: l’indennizzo può essere chiesto anche in giudizio. Corte Costituzionale

di Redazione Blitz
Pubblicato il 27 Aprile 2018 - 09:53 OLTRE 6 MESI FA
Processi lunghi: l'indennizzo può essere chiesto anche in giudizio. Corte Costituzionale

Processi lunghi: l’indennizzo può essere chiesto anche in giudizio. Corte Costituzionale

ROMA – La “legge Pinto” – nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia – è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale.

La Corte costituzionale, in particolare, ha censurato l’articolo 4 della legge n. 89 del 2011 con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (gli articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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La disposizione censurata con la sentenza n.88 depositata il 26 aprile 2018 (relatore Aldo Carosi), “non offre infatti alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali – spiega la Consulta – non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare”.

Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale, la Corte, si legge in una nota, “è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità”.

Ferma restando l’auspicata opportunità che il legislatore provveda a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. In proposito, la sentenza afferma: “Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione”.