Processo Ruby, Ghedini: "Tabulati e intercettazioni inutilizzabili"

Pubblicato il 7 Settembre 2011 - 15:21 OLTRE 6 MESI FA

ROMA, 7 SET – Oltre alla lettera di Berlusconi, in Giunta per le Autorizzazioni della Camera e' stata presentata anche una memoria dei legali del premier, Piero Longo e Niccolo' Ghedini (nella quale si riporta, tra l'altro, quanto da loro venne richiesto al Tribunale di Milano) nella quale si sostiene non solo l'inutilizzabilita' delle intercettazioni delle ragazze dell'Olgettina nel processo Ruby, ma anche quella dei tabulati telefonici, chiesti dai magistrati di Milano, che sono alla base del procedimento che coinvolge il Cavaliere. ''Le intercettazioni e i tabulati di cui si chiede l'inutilizzabilita' – sostennero a maggio i due avvocati-parlamentari davanti ai magistrati milanesi, posizione ribadita oggi davanti alla Giunta – sono stati, com'e' noto, posti a fondamento della richiesta di giudizio immediato formulata dalla Procura di Milano e dal successivo decreto emesso dal Gip''.

Pertanto se si valutasse l'illegittimita' di tale documentazione, affermano ancora Longo e Ghedini, si avrebbero ''rilevantissimi effetti anche sulla legittimita' dell' instaurazione del rito''. Obiettivo della difesa, infatti, riconosciuto anche dal Tribunale di Milano, e' quello di far valere la nullita' della richiesta di giudizio immediato ''per mancanza del presupposto dell'evidenza della prova in quanto fondata su tali intercettazioni e tabulati asseritamente inutilizzabili''. Ma la tesi sostenuta dai due difensori, si ribadisce nell'opposizione, sarebbe in contraddizione con due sentenze della Corte Costituzionale, una riguardante una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il senatore a vita Emilio Colombo (n.163 del 2005) e un'altra il parlamentare Ugo Martinat (n.390 del 2007). In entrambe le pronunce, sostengono alcuni tecnici del centrosinistra, si afferma sostanzialmente che l'articolo 68 della Costituzione puo' essere invocato solo ed esclusivamente nei confronti di un parlamentare e non quando si intercettano solamente terze persone. La tesi secondo la quale, ad esempio, la disciplina delle intercettazioni ''indirette'' sarebbe applicabile non solo alle conversazioni o comunicazioni di cui il membro del Parlamento partecipi personalmente, ma anche a quelle intrattenute da altro soggetto ''che si limiti a trasmettere la volonta' e le manifestazioni del pensiero'' del parlamentare quale semplice ''nuncius'' di quest'ultimo, e' stata dichiarata ''non condivisibile'' dalla Consulta nell'aprile del 2005. Che ha ricordato, tra l'altro, come fu il Parlamento a sopprimere la previsione che estendeva il regime dell' autorizzazione anche alle intercettazioni effettuate nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di conversazioni o comunicazioni nelle quali si fosse semplicemente fatta menzione di membri del Parlamento. Nella seconda sentenza, invece, si dice, ancora piu' apertamente, che quello che si intende tutelare da un punto di vista costituzionale con l'articolo 68 e' la ''salvaguardia delle funzioni parlamentari''. Aspetto che, sottolineano i tecnici del centrosinistra, ''ha poco a che fare con le varie Minetti o Polanca…''. Il riferimento e' ad alcune delle protagoniste delle feste di Arcore le cui intercettazioni ora la difesa di Berlusconi vorrebbe che venissero dichiarate inutilizzabili.