Telefonate erotiche a pagamento? Non è prostituzione. Lo dice la Cassazione

Pubblicato il 31 Agosto 2012 - 16:03 OLTRE 6 MESI FA

ROMA –  Le linee telefoniche erotiche a pagamento non sono prostituzione. Basta che ci si limiti a dire parole che eccitano il cliente, senza compiere “atti sessuali” sul proprio corpo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.

Secondo il tribunale ”le prestazioni vocali effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore non possono equivalere a prestazioni sessuali” se non impegnano ”zone corporali erogene” della persona che si fa pagare.

Così la Corte ha annullato la condanna per sfruttamento della prostituzione nei confronti di un uomo che pagava una ragazza perché facesse delle telefonate erotiche per un suo cliente.

La prostituzione, ha stabilito la Cassazione, è ben altra cosa: “Consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale”.

Nel caso in questione, invece, dalle intercettazioni risultava evidente che la ragazza si era solo servita di parole spinte per far eccitare il proprio cliente.

I giudici dell’Alta Corte sottolineano però che si tratta di prostituzione anche quando “l’attività sessuale non implica necessariamente il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, potendo l’atto essere compiuto anche, dalla prostituta, se su stessa o su un terzo diverso da colui che ha richiesto, dietro pagamento la prestazione; di qui la conseguenza che l’attività di prostituzione ben può essere svolta a distanza, ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio per via telefonica o attraverso internet (via web-chat)”.

Resta essenziale, perché si tratti di prostituzione, ”che la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere appunto (non importa in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale ovvero prestazioni caratterizzate dalla messa a disposizioni del proprio corpo per fini di altrui libidine”.