Rosita Raffoni suicida a 16 anni, assolti genitori in appello: “Non le impedirono di vivere serenamente”

di redazione Blitz
Pubblicato il 7 Novembre 2019 - 13:19 OLTRE 6 MESI FA
tribunale bologna ansa

Il Tribunale di Bologna (Ansa)

BOLOGNA – “Dalla lettura complessiva dei dati di fatto raccolti non può affermarsi che gli imputati abbiano sottoposto la figlia a un regime di vita sistematicamente vessatorio, lesivo della sua libertà e della sua personalità, tale da porla in uno stato di isolamento, soggezione, deprivazione affettiva e impedendole di vivere in modo naturale e sereno la propria adolescenza”. Lo scrive la Corte di assise di appello di Bologna nella sentenza che ha assolto Roberto Raffoni e Rosita Cenni, condannati in primo grado a tre anni e sei mesi per i maltrattamenti alla figlia Rosita, 16enne morta suicida, lanciandosi dal tetto di una scuola a Forlì, il 17 giugno 2014.

Se i giudici di primo grado avevano parlato di “svalutazione della personalità” e condotte “improntate a castrazione e repressione”, opposta è la lettura della Corte, anche sul ruolo delle lettere e del video in cui Rosita, prima di uccidersi, accusava i genitori. Proprio perché l’abuso psicologico “risulta particolarmente sfuggente – secondo i giudici di appello – è necessario individuare fatti concreti che ne costituiscano quanto meno la spia, onde evitare che si tragga la prova dei maltrattamenti unicamente dalle parole di un’adolescente così sofferente da arrivare a togliersi la vita a 16 anni, per di più in maniera così plateale gettandosi dal tetto della scuola”.

Rosita Raffoni, l’assoluzione dei genitori finisce in Cassazione

Il sostituto procuratore di Bologna Valter Giovannini ha presentato ricorso in Cassazione contro l’assoluzione. Nelle motivazioni si legge che  “da una oggettiva analisi di questa spaventosa vicenda si evince una volontà precisa di annientamento, da parte degli imputati, delle istanze provenienti dalla figlia, con continua svalutazione della sua personalità, delle sue naturali istanze di sedicenne, del mancato volontario riconoscimento della eccezionale brillantezza del suo intelletto”.

La sentenza di appello, che non ha ravvisato responsabilità penali, è, per il pg, contraddittoria, illogica e carente, e la motivazione “volutamente sintetica e fatalmente incompleta”, anche perché non avrebbe dovutamente considerato le testimonianze delle amiche della ragazza, “selezionate e segmentate” così da non restituire una valutazione di insieme. Né avrebbe dato il corretto significato alle lettere e al video girato dalla giovane poco prima di togliersi la vita, “una sorta di denuncia lasciata da Rosita ai genitori, ma anche alle forze dell’ordine e agli inquirenti, nella quale appare chiaro lo stato di prostrazione della minore”.

Fonte: Ansa