Scuola cattolica Trento condannata: discriminò la prof gay

di Redazione Blitz
Pubblicato il 23 Giugno 2016 - 10:53 OLTRE 6 MESI FA
Scuola cattolica Trento condannata: discriminò la prof gay

Scuola cattolica Trento condannata: discriminò la prof gay

ROMA – Scuola cattolica Trento condannata: discriminò la prof gay. Una scuola cattolica paritaria di Trento – ed è la prima volta – è stata condannata dal tribunale del lavoro di Rovereto a risarcire 25mila euro una docente a cui non fu rinnovato il contratto di lavoro sulla base del suo presunto orientamento sessuale.

L’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù dovrà pagare altri 1500 euro a testa alla Cgil e all’associazione radicale “Certi diritti” perché quella discriminazione, dicono i giudici, è “collettiva”, nel senso che “ha colpito non solo la ricorrente, ma ogni lavoratore potenzialmente interessato all’assunzione presso l’Istituto”.

Il Tribunale del lavoro di Rovereto ha stabilito che “la presunta omosessualità dell’insegnante nulla aveva a che vedere con la sua adesione o meno al progetto educativo della scuola” e che la docente “ha subito una condotta discriminatoria tanto nella valutazione della professionalità, quanto nella lesione dell’onore”.

La vicenda ha origine con un colloquio del luglio 2014: la madre superiora (suor Eugenia Libratore, deceduta nel frattempo a  79 anni) convocò la docente per riferirle di certe voci a proposito di un suo legame omosessuale. L’insegnante rifiutò di rispondere a domande sulla sua privata, la suora lo prese come un “sì, sono omosessuale”, condizione ostativa, secondo la suora, al proseguimento del rapporto professionale. Senza contare il tentativo di convincere la prof che il suo orientamento costituiva una patologia e una devianza che si potevano in qualche modo curare o emendare. La sentenza mette in risalto un altro aspetto importante, e cioè la non sussistenza, di fronte alla patente discriminazione, di eccezioni riferibili alla libertà religiosa. Elena Tebano del Corriere della Sera ne spiega le implicazioni giuridiche.

Il magistrato esclude che si possa applicare alla vicenda in esame la «clausola di salvaguardia» prevista «per le cosiddette organizzazioni di tendenza». La legge italiana infatti prevede che «non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività». Ma, afferma il Tribunale di Rovereto «nel caso qui in esame è stata perpetrata una discriminazione per orientamento sessuale e non per motivi religiosi» e quindi non vale l’eccezione garantita dalla legge dalla legge «atteso che l’orientamento sessuale di un’insegnante» è «certamente estraneo alla tendenza ideologica dell’Istituto». (Elena Tebano, Corriere della Sera)