Scuola. Miur taglia insegnanti a disabili, tribunale condanna: “Discriminazione”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 Luglio 2013 - 22:06 OLTRE 6 MESI FA
Scuola. Ministero taglia insegnanti sostegno, tribunale Milano lo condanna

Scuola. Ministero taglia insegnanti sostegno, tribunale Milano lo condanna

MILANO  – Tagliare il numero di insegnanti di sostegno destinati ai ragazzi disabili è discriminazione. Questa la motivazione con cui il Tribunale di Milano ha condannato il Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’anno scolastico 2012-2013 il Miur ha “previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria”, condizione che implica una condotta “discriminatoria” nei confronti di 16 studenti con disabilità, secondo il tribunale.

A comunicare l’esito della sentenza è l’associazione Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità, che aveva presentato il ricorso. L’associazione ha spiegato che l’oggetto del ricorso, presentato anche dalle 16 famiglie dei ragazzi disabili, erano i provvedimenti adottati dal ministero, tra l’aprile 2010 e il luglio 2012, con cui ”si è determinata una riduzione del numero di insegnanti di sostegno a fronte di un incremento del numero di studenti con disabilità”. A seguito di questi ”tagli”, chiarisce l’associazione presieduta da Franco Bomprezzi, molti ragazzi con disabilità ”non hanno potuto usufruire del monte ore di sostegno necessario”.

Il giudice delle prima sezione civile, spiega l’avvocato Livio Neri che ha seguito la causa, ”oltre a sanzionare il comportamento del ministero, per evitare possibili ripetizioni delle condotte discriminatorie accertate, ha ordinato che per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione fornisca tutte le ore che verranno indicate nel Piano educativo individualizzato per gli alunni che hanno promosso l’azione”.

Il Tribunale, secondo Gaetano De Luca, avvocato del servizio legale Ledha, ”ha riconosciuto una condotta discriminatoria non solo nel taglio delle ore di sostegno rispetto agli anni passati, ma anche nella sostanziale inadeguatezza del numero di ore rispetto a quelle ritenute necessarie”.