Se l’ex marito si fidanza potete insultarlo. Per la Cassazione non è ingiuria

di Redazione Blitz
Pubblicato il 9 Dicembre 2013 - 17:18| Aggiornato il 10 Dicembre 2013 OLTRE 6 MESI FA
Se l'ex marito si fidanza potete insultarlo. Per la Cassazione non è ingiuria

Se l’ex marito si fidanza potete insultarlo. Per la Cassazione non è ingiuria

ROMA – Se il vostro ex marito si fidanza e porta a casa la sua nuova fiamma, sotto quello che un tempo era il vostro tetto coniugale e ora siete costretti a dividere, seppur con ingressi separati, siete autorizzate ad insultarlo. Per i giudici della Cassazione non state commettendo alcuna ingiuria. La Suprema Corte ha infatti assolto Dina C. una moglie separata siciliana che aveva inveito contro il marito riempiendolo di improperi, quando lo aveva visto rincasare con la nuova fidanzata, una immigrata trasferitasi in Italia.

I due coniugi, separandosi, si erano accordati di non portare eventuali nuovi partner nelle rispettive abitazioni, dato che c’era troppa contiguità, trattandosi di una casa divisa in due, e si potevano scatenare risentimento e gelosia. E l’accordo è bastato agli ermellini per respingere il ricorso con il quale la procura del tribunale di Nicosia (Enna) aveva protestato contro l’assoluzione di Dina C. dal reato di ingiurie, pronunciata dal giudice di pace di Troina il 14 febbraio 2012.

Secondo il pm, alla ex moglie non poteva essere concessa alcuna giustificazione in quanto essendo i coniugi legalmente separati dal 2006 e vivendo “in due unità abitative che, sebbene contigue tra di loro, erano materialmente divise”, bisognava considerare il “conseguente naturale affievolimento dell’obbligo della fedeltà“, pertanto l’ex marito Domenico T. aveva il pieno diritto di portare la nuova compagna nella sua abitazione senza incorrere negli epiteti della ex moglie. Dina C., infatti, sporgendosi dalla finestra e vedendolo in compagnia di Beate S. gli aveva urlato che era un “porco” che portava “tutte le prostitute a casa”.

Secondo il giudice di pace, in questo modo, l’ex marito era venuto meno “all’accordo di non ospitare estranei con cui si intrattenevano relazioni nelle rispettive abitazioni” e con il suo comportamento aveva infranto “le regole della lealtà familiare”. Convalidando il verdetto del giudice di pace, la Cassazione – con la sentenza 49.512 della V sezione penale – ha sottolineato che “l’ingiustizia” percepita dalla signora Dina “non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente a un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza”.

Nel caso in questione, osserva l’Alta Corte, “il comportamento tenuto da Domenico, essendo consistito nella violazione della regola stabilita di comune accordo dagli ex coniugi di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della ‘ingiustizia’ che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere da Dina l'”esimente” della non punibilità.