Secondary Ticketing, tutti assolti perché “il fatto non sussiste”

di redazione Blitz
Pubblicato il 13 Febbraio 2019 - 14:01 OLTRE 6 MESI FA

Secondary Ticketing, tutti assolti perché "il fatto non sussiste"ROMA – Tutti assolti perché “il fatto non sussiste” al processo sul cosiddetto “secondary ticketing”. Per il gup di Milano, Maria Vicidomini, non c’è stata nessuna irregolarità nella vendita online di biglietti dei concerti. Sono stati assolti così Roberto De Luca e Antonella Lodi, titolari delle società Live Nation Italia e Live Nation 2, imputati nel processo con rito abbreviato. Prosciolti dalle accuse anche i quattro imputati che avevano scelto il rito ordinario: si tratta di Domenico D’Alessandro e la sua società Di Gi, Charles Stephen Roest, amministratore del sito Viagogo e Corrado Rizzotto, ex amministratore del sito Vivo.  

Che cos’è il secondary ticketing? Letteralmente si tratta di un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, fortemente attivo su internet, che offre in vendita biglietti per ogni genere di eventi non solo del settore spettacolo, a prezzi maggiorati, alimentando un vero e proprio mercato parallelo.

Le motivazioni del verdetto del gup Vicidomini sugli abbreviati saranno depositate tra 90 giorni e quelle della sentenza di non luogo a procedere tra 30 giorni. Respinte le richieste del pm Adriano Scudieri, che aveva ipotizzato i reati di aggiotaggio e truffa in merito a un presunto raggiro sulla vendita online di biglietti di concerti, tra cui quelli di Bruce Springsteen e dei Coldplay, a prezzi maggiorati, che avrebbe portato dal 2011 al 2016 a ricavi per oltre un milione di euro. Per De Luca e Lodi il pm Scudieri aveva proposto una pena (al netto dello sconto di un terzo per via del rito abbreviato) di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa. Inoltre, aveva chiesto al giudice una condanna al pagamento di 80 quote azionarie e di 4 quote azionarie per Live Nation Italia e Live Nation 2. Per gli altri 4 imputati che avevano scelto il rito ordinario, il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio.

“E’ stato dimostrato che non vi era alcuna rilevanza penale nel comportamento dei miei assistiti e anche l’impossibilità di trasferire l’ipotesi di una trasmissione televisiva in un processo penale”, ha detto l’avvocato Paolo Siniscalchi, difensore insieme ad Alberto Mittone, Giacomo Leone e Simona Valentin, di De Luca, Lodi e delle due società Live Nation Italia e Live Nation 2. Anche gli avvocati Antonio Carino, Roberto Valenti e Veronica Bertocci dello studio Dla Piper, difensori di Corrado Rizzotto, hanno sottolineato con una nota che “è stato dimostrato con evidenze documentali e attraverso l’analisi delle contestazioni mosse, la correttezza dell’operato di Rizzotto che ha agito nel rispetto della legge e della regolamentazione di settore”.

Soddisfazione è stata espressa infine dagli avvocati Tullio Padovani, Florenzo Storelli e Francesco Marenghi, legali di D’Alessandro e Galli: ”Prendiamo atto con grande soddisfazione della decisione odierna del gup del Tribunale di Milano di disporre sentenza di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti contestati nei confronti di D’Alessandro e Galli e del suo legale rappresentante, Domenico D’Alessandro, nel cd procedimento sul Secondary Ticketing, nel quale è stata affermata l’insussistenza dei fatti contestati e la conseguente estraneità ad ogni fenomeno distorsivo del mercato”. 

”Abbiamo confidato, come sempre, nel doveroso corso della giustizia – aggiungono – non rilasciando sino ad ora alcuna dichiarazione alla stampa in ordine al grave danno reputazionale che questa inchiesta ha causato alla Società. Per fortuna, il tempo, come si usa dire, è galantuomo, e riafferma la dignità di un gruppo di lavoro, diretto da Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli, da sempre impegnato nella promozione della cultura musicale e degli eventi verso la più ampia platea di appassionati”.