Stefano Cucchi, Carlo Federico Grosso (ex Csm): “Discrezionalità è una garanzia”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 2 Novembre 2014 - 09:09 OLTRE 6 MESI FA
Stefano Cucchi, Carlo Federico Grosso (ex Csm): "Discrezionalità è una garanzia"

Carlo Federico Grosso (Foto Lapresse)

ROMA – Caso Cucchi, parla l’avvocato e professore Carlo Federico Grosso, già vice-presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (l’organo di autogoverno dei magistrati): “La discrezionalità non si può eliminare, è una garanzia”, dice intervistato dalla Stampa per spiegare la differenza tra la sentenza di secondo grado, che ha assolto tutti gli imputati per la morte del trentenne romano morto dopo l’arresto, e quella di primo grado, che aveva condannato alcuni di loro.

“Siccome a ciascun livello di valutazione dei fatti corrispondono collegi diversi possono esserci valutazioni differenti come è avvenuto in questo caso. I margini discrezionali esistono. In ogni grado di giudizio viene valutato dal collegio il significato dell’insieme degli atti processuali. Il risultato dipende dal diverso tipo di valutazione che parte da un differente modo di ragionare del singolo giudice. È una cosa difficile da capire. Quando avvengono ribaltamenti di valutazione così clamorosi la gente se ne stupisce.

“Quando c’è un dubbio c’è una richiesta di rinnovazione istruttoria e vengono chiesti nuovi accertamenti tecnici che possono introdurre nuovi elementi. Gli esiti delle nuove perizie possono avere un valore decisivo. Si pensi al processo di Perugia. Di fronte ad un dubbio l’assoluzione può essere condizionata al 2° comma dell’articolo 503 che fa riferimento alla non certezza della prova. E poi valgono sempre i principi per cui nel dubbio la sentenza è a favore del reo e che nessuno può essere condannato se non c’è la prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Nonostante dubbi, differenze e discrepanze, sull’importanza di avere più gradi di giudizio Grosso è chiaro:

“Di fronte a valutazioni differenti una plurima valutazione è giusta. È un principio fondamentale di garanzia processuale”.