Zona rossa, regole sugli spostamenti: no alle visite a parenti e amici (tranne a Pasqua), seconde case sì

di FIlippo Limoncelli
Pubblicato il 13 Marzo 2021 - 10:18 OLTRE 6 MESI FA
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Zona rossa, regole sugli spostamenti: no alle visite a parenti e amici (tranne a Pasqua), seconde case sì (foto ANSA)

No alle visite a parenti e amici, giro di vita sulle seconde case: ecco le nuove regole in vigore nel Decreto del 12 marzo per le zone rosse da lunedì 15 marzo in Italia.

Come detto quasi tutta l’Italia da lunedì 15 marzo sarà in zona rossa. E tutta lo sarà comunque per Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Ma quali sono dunque le regole e le restrizioni per la zona rossa? Cosa si può o non si può fare? 

Zona rossa: le regole sugli spostamenti e le visite a parenti e amici

In zona rossa non si può uscire di casa se non per comprovati motivi di “lavoro, salute o necessità” che devono essere autocertificati con l’apposito modulo. Quindi niente spostamenti anche all’interno del Comune. Vietato spostarsi ovviamente a maggior ragione fuori comune o  fuori regione se non per i soliti motivi di lavoro, salute o necessità che invece consentono lo spostamento. Sempre consentito il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione.

Visite a parenti e amici. L’ultimo Dpcm ha introdotto una stretta: niente visite a parenti e amici anche all’interno del Comune nemmeno una sola volta al giorno. C’è però un’eccezione introdotta nel decreto Draghi di oggi: per Pasqua (3, 4 e 5 aprile) la visita sarà possibile una volta al giorno all’interno della regione. Si è voluto quindi consentire i ricongiungimenti familiari.

Seconde case: si può fare rientro nelle seconde case di proprietà o in affitto (non valgono gli affitti brevi). Occorre provare di avere titolo di affitto o proprietà precedente al 14 gennaio. Ci sono però alcune regioni (come la Lombardia) che lo hanno vietato.

La Faq del governo spiega: “Fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: – per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); – il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione (si veda la Faq specifica); – dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute”. 

Zona rossa: le regole per bar, ristoranti e negozi

Bar e ristoranti restano chiusi: possibile solo l’asporto (fino alle 22 ma per i bar solo fino alle 18) e la consegna a domicilio.

Negozi. il Dpcm 2 marzo spiega: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2”.

Possono dunque restare aperti i punti vendita essenziali quali fra gli altri i negozi di alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le librerie, le tabaccherie, i fiorai. Aperti anche i negozi di prima necessità, dai benzinai all’elettronica a chi vende prodotti per l’infanzia. Più sotto l’elenco (allegato 23 del Dpcm 2 marzo). Devono chiudere in pratica solo i negozi di abbigliamento (non quelli di biancheria personale) e di calzature. E le gioiellerie. Aperti invece negozi di abbigliamento e calzature per bambini.

Spesa. La Faq del governo: “Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.

Zona rossa: le regole sullo sport all’aperto e le passeggiate

Le passeggiate sono ammesse, “in quanto attività motoria”, esclusivamente in prossimità della propria abitazione.

L’uso della bicicletta è disciplinato dalle Faq in questo modo: “L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri”.

 E’ possibile andare a messa nei luoghi di culto “più vicini a casa”.

Fare sport è consentito “esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.