Agenzia delle Entrate. Tasse light su redditi fondi pensione da Bot-Btp

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Febbraio 2015 - 14:02 OLTRE 6 MESI FA
Agenzia delle Entrate. Tasse light su redditi fondi pensione da Bot-Btp

Agenzia delle Entrate. Tasse light su redditi fondi pensione da Bot-Btp

ROMA – Agenzia delle Entrate. Tasse light su redditi fondi pensione da Bot-Btp. Tasse “light” per gli investimenti dei fondi pensione in titoli di Stato. Per non penalizzare questo tipo di investimenti, i redditi di Bot e Btp concorreranno alla formazione della base imponibile per il 62,50%. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, dopo che la legge di stabilità ha aumentato l’aliquota sui rendimenti dei fondi. Con una circolare pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sulle nuove regole in materia di previdenza complementare introdotte dalla Legge di stabilità 2015.

In particolare, il documento di prassi illustra le novità relative all’imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta e si sofferma sulle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta per tener conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato, i cui redditi scontano l’aliquota light del 12,50%.

A questo proposito, la circolare chiarisce che la base imponibile del risultato di gestione delle forme di previdenza complementare deve essere costituita dai redditi effettivamente derivanti dal possesso di questi titoli, realizzati nel corso periodo d’imposta, inclusi quelli maturati al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Aliquota light al 12,50% anche per gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e contratti di assicurazione.

SOSTITUTIVA DEL 20% SUI RISULTATI DI GESTIONE – La legge di stabilità 2015, ricordano le Entrate, ha portato al 20% l’aliquota dell’imposta sostitutiva, con effetto dal 1 gennaio 2014. In particolare, la circolare chiarisce che l’aumento della tassazione da applicare al risultato di gestione riguarda tutte le forme di previdenza complementare: fondi pensione a contribuzione definita (cioè quelli per cui è certa l’entità dei contributi ma non l’entità della prestazione); o a prestazione definita (è certa l’entità della prestazione, ma l’entità dei contributi varia a seconda delle esigenze del gestore del fondo), comprese le forme pensionistiche individuali e i cosiddetti “vecchi fondi pensione”.

BASE IMPONIBILE, ECCO COME SI DETERMINA – L’imposta sostitutiva del 20% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Quest’ultimo deve essere calcolato senza considerare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo, che vengono quindi ad essere “sterilizzate”. Inoltre, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti (ad eccezione dei casi in cui specifiche norme dispongono diversamente): i fondi pensione assumono, in altri termini, la qualifica di soggetto cosiddetto “lordista”.