Anatocismo torna dalla finestra: stop a quello infrannuale

di Redazione Blitz
Pubblicato il 7 Aprile 2016 - 11:35 OLTRE 6 MESI FA
Anatocismo torna dalla finestra: stop a quello infrannuale

Anatocismo torna dalla finestra: stop a quello infrannuale

ROMA – Anatocismo torna dalla finestra: stop a quello infrannuale. Con la fiducia incassata al Senato è passato il decreto che disciplina la garanzia statale sui crediti in sofferenza (Gacs) e che contiene anche la norma che nelle intenzioni del Governo abroga l’anatocismo, cioè gli interessi sugli interessi. In realtà si tratta di una forte limitazione ma di anatocismo (“rientrato dalla finestra”) si deve continuare a parlare. Ciò che viene vietata è la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma ciò vale anche per gli interessi a credito del cliente.

L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche fanno.

Con la norma si stabilisce che la maturazione degli interessi non potrà essere inferiore ad un anno, che gli interessi debitori a carico del cliente non possano “produrre interessi ulteriori” e che siano conteggiati al 31 dicembre ed esigibili da marzo dell’anno successivo.

L’effetto della modifica del dl va, quindi, a sfavore del cliente poiché autorizza interessi sugli interessi di mora. Sono di mora gli interessi dovuti a causa dell’inadempimento dell’obbligazione (mancato o ritardato pagamento). La norma fa riferimento anche ai finanziamenti a valere su carte di credito di tipo revolving.

Con un’altra modifica si prevede che, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo: si consente al debitore di avere a disposizione un po’ di tempo per pagare il debito da interessi. (Antonio Ciccia Messina, Italia Oggi)