Anatocismo vietato ma… Delibera Banca d’Italia e Mef

di Redazione Blitz
Pubblicato il 25 Agosto 2015 - 09:58 OLTRE 6 MESI FA
Anatocismo vietato ma... Delibera Banca d'Italia e Mef

Anatocismo vietato ma… Delibera Banca d’Italia e Mef

ROMA – Le banche non potranno più capitalizzare con cadenza inferiore a un anno gli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016; dopo un periodo di inesigibilità minimo di due mesi gli interessi diventano capitale. Sull’anatocismo, il calcolo degli interessi sugli interessi (la capitalizzazione cioè degli interessi insieme alla somma originaria del prestito) alla fine è arrivata l’attesa delibera del Cicr (comitato interministeriale credito e risparmio), in pratica Governo, Tesoro e Banca d’Italia.

Si doveva risolvere il contenzioso che oppone banche e consumatori, perché se l’anatocismo è vietato per legge da un anno e mezzo (ma rientrato dalla finestra con la legge di stabilità di Renzi), senza la delibera attuativa del Testo Unico Bancario, questa non si applica alle banche. Di qui cause pendenti sulle banche e class action dei consumatori variamente valutate dalla giurisprudenza nazionale.

Se il Tribunale di Milano negli ultimi mesi ha condannato diversi istituti per aver applicato ogni tre mesi l’anatocismo in violazione della legge, a Torino i giudici hanno respinto i ricorsi dei consumatori proprio perché senza la delibera non si poteva procedere oltre. Per un verso, i consumatori e gli osservatori, forti della legge che lo vieta, accusano le banche di averci guadagnato illegittimamente 2 miliardi solo nel 2014 con l’anatocismo.

Per un altro verso, la pratica consolidata in banca è difesa dalla Commissione Ue (e anche dalla Banca d’Italia, “solo l’Islam non accetta interessi sugli interessi”) che proprio sulla legge introdotta dal governo Letta inviò una lettera per ottenere chiarimenti visto che “nessuno degli stati membri prevede un simile divieto”. La delibera in qualche modo sembra mediare tra le parti, sottolinea Gianfranco Ursino sul Sole 24 Ore.

Da una parte viene ribadito che non sarà più possibile capitalizzare gli interessi con cadenza inferiore all’anno, sia per la raccolta sia per gli impieghi e quindi sulle aperture di credito. «In questo caso – viene sottolineato nel documento – si conseguirebbe un grado di trasparenza delle condizioni economiche più elevato, poiché il tasso effettivo corrisponderebbe al tasso nominale annuo. I benefici di un’accresciuta trasparenza sono molteplici: essa comporta una maggiore comparabilità delle offerte per i clienti e stimola la concorrenza tra intermediari, con i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario nel suo complesso».

Interessi che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi. L’altro aspetto essenziale è che viene introdotto un periodo di inesigibilità minimo di 60 giorni, decorso il quale gli interessi perdono la loro natura e diventano capitale. L’impostazione di Banca d’Italia e Mef è quindi quella di cercare di assicurare allo stesso tempo un equilibrio nel bilanciamento degli interessi di intermediari e clienti. (Gianfranco Ursino, Il Sole 24 Ore).