Art. 18 “cancellato” da Fornero, il tribunale non licenzia nessuno. Primo caso

Pubblicato il 26 Ottobre 2012 - 11:21 OLTRE 6 MESI FA
Articolo 18: reintegrato il primo lavoratore licenziato per motivi disciplinari post legge Fornero

ROMA – L’articolo 18  versione Fornero non licenzia nessuno: al debutto al tribunale di Bologna ha vinto il lavoratore. La sentenza ha ingiunto all’azienda la sua reintegrazione, con pagamento degli stipendi arretrati. Dopo mesi di scontri all’arma bianca la riforma è stata messa alla prova: i licenziamenti selvaggi si sono rivelati un timore infondato. Forse è presto per dirlo con sicurezza, ma la decisione del giudice Marchesini rappresenta un tipico caso di scuola: in presenza di un licenziamento per motivi disciplinari spetta al giudice decidere per la reintegra o l’indennizzo. Non è cambiato nulla allora, sostengono due giuslavoristi della Bocconi (Del Conte e Carinci). No, non è vero sostiene invece Piero Ichino, che invita a guardare come verranno espressamente definite le restrizioni nei contratti di categoria. L’economista Del Boca è ottimista: stavolta la giustizia è stata rapida, solo tre mesi per ottenere la sentenza.

A questo punto è utile e istruttivo ricostruire la vicenda che ha opposto Pietro Catalano, responsabile controllo della qualità alla Atla, srl della Atti, al suo datore di lavoro. Per colpa di una mail a un superiore, considerata irrispettosa. La mail dello scandalo diceva: “Parlare di pianificazione nel gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire”. Il 30 luglio Catalano è stato licenziato, con la riforma dell’articolo 18 appena varata.

L’azienda ha deciso per il licenziamento potendo contare su una interpretazione rigida della legge: il giudice poteva considerare il licenziamento ingiustificato ma limitarsi a comminare un risarcimento per il licenziato. Comunque, l’azienda si sarebbe garantita l’allontanamento del dipendente insubordinato. Il giudice di Bologna Marchesini ha deciso diversamente, d’altra parte la legge gli lascia ampi margini di discrezionalità. Il reintegro in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo è regolato dalla legge Fornero con due motivazioni: se il fatto non sussiste oppure se il fatto rientra tra quelli che il contratto di categoria considera punibili solo con una “sanzione conservativa”.

Nel caso Catalano-Atti il fatto materiale sussiste perché la mail è una prova evidente. Il fatto giuridico invece no: in più, nel contratto dei metalmeccanici sono contemplate “lievi insubordinazioni nei confronti dei superiori”, proprio la fattispecie della mail di Catalano. Il cui avvocato, nella soddisfazione per la causa vinta, precisa un concetto importante: “Questo è un caso esemplare, il giudice ha accolto l’interpretazione che ci sembrava più conseguente. Non si può pensare che i contratti di categoria elenchino in modo dettagliato tutti i casi in cui il licenziamento non è possibile. Giusto, quindi, fare ricadere il singolo episodio all’interno di una tipologia generale”.