Articolo 18. Reintegro conto i licenziamenti economici “strumentali”

Pubblicato il 23 Marzo 2012 - 20:53 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Per evitare che i licenziamenti oggettivi o economici siano ”strumentali” dissimulando motivazioni ”di natura discriminatoria o disciplinare”, se il lavoratore lo prova ”il giudice applica la relativa tutela”, dunque eventualmente anche il reintegro. Lo prevede il testo della riforma sul mercato del lavoro approvato dal Cdm. Per i licenziamenti oggettivi o economici, giudicati illegittimi, e’ previsto un indennizzo da 15 a 27 mensilita’.

Per quelli soggettivi o disciplinari, invece, e’ il giudice che decide tra reintegro (nei casi gravi) e indennizzo. L’articolo 18 non cambia per i licenziamenti discriminatori per i quali resta l’obbligo del reintegro. Ieri il premier Mario Monti aveva assicurato una formulazione che evitasse ”abusi” su licenziamenti economici presunti. La Cisl aveva fatto una proposta in questo senso, mentre la Uil aveva chiesto anche il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali (punto anch’esso rientrato nel testo uscito dal Cdm).

Nel testo del governo si legge, infatti, che ”per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennita’ risarcitoria onnicomprensiva, che puo’ essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilita’ di retribuzione, tenuto conto di vari criteri”.

”Al fine di evitare la possibilita’ di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, e’ fatta salva la facolta’ del lavoratore di provare che il licenziamento e’ stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela”.    Per questo tipo di licenziamenti ”e’ previsto, altresi’, l’esperimento preventivo di una rapida procedura di conciliazione innanzi alle Direzioni territoriali del lavoro, non appesantita da particolari formalita’, nell’ambito della quale il lavoratore potra’ essere assistito anche da rappresentanti sindacali, e potra’ essere favorita la conciliazione tra le parti”.