Assegni divorzio: ora si possono abbassare quelli che già si pagano all’ex coniuge

di Redazione Blitz
Pubblicato il 12 Maggio 2017 - 09:17 OLTRE 6 MESI FA
Assegni divorzio: ora si possono abbassare quelli che già si pagano all'ex coniuge

Assegni divorzio: ora si possono abbassare quelli che già si pagano all’ex coniuge

ROMA – Assegni divorzio: ora si possono abbassare quelli che già si pagano all’ex coniuge. La rivoluzione copernicana della Cassazione sull’assegno di divorzio all’ex coniuge che fino ad oggi era collegato al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, stabilisce che l’entità dell’importo dell’assegno va fatto su un “parametro di spettanza”, cioè basato sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede. Ovvio che la sentenza indirizzerà il giudizio nei contenziosi divorzili presenti e futuri.

E con i vecchi assegni, quelli già in essere, cosa succede? E’ vero che gli “ex” più ricchi stanno già brindando? Per giuristi e avvocati matrimonialisti la risposta deve essere sì: è vero che non ci sono elementi oggettivi nuovi che intervengono nel rapporto tra gli ex coniugi per giustificare un nuovo giudizio, ma è altrettanto vero che la sentenza, ridefinendo radicalmente i criteri su quanto debba pesare l’assegno, è una buona ragione per ottenere  la revisione in pejus dell’importo dell’assegno.

Il matrimonio quale esce fuori dalla sentenza  non è più la “sistemazione definitiva”: sposarsi, scrive la Corte, è un “atto di libertà e autoresponsabilità”, non un vitalizio. Pur non essendo legge e non avendo il peso di una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, costituisce un precedente importante per paralizzare molte richieste di assegni divorzili, soprattutto se troppo esose.

Per gli assegni già calcolati da una sentenza, importante è la constatazione che il ricorso potrà puntare sul fatto che l’ex coniuge beneficiato dall’assegno non ha particolari condizioni ostative per procurarsi l’indipendenza economica, tanto più che la sentenza sposta l’onere della prova su di lui. Per le separazioni invece non cambia nulla: la separazione infatti “lascia in vigore, seppur in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art 143 cod. civ. (ndr. in particolare, quello dell’assistenza materiale)”.

Il divorzio invece è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona e implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi delle relative conseguenze anche economiche.