Banche: per cambiare il contratto preavviso di 2 mesi. Senza, cliente “sciolto”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 14 Ottobre 2014 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Banche: per cambiare il contratto preavviso di 2 mesi. Senza, cliente "sciolto"

Banche: per cambiare il contratto preavviso di 2 mesi. Senza, cliente “sciolto”

ROMA – Banche: per cambiare il contratto preavviso di 2 mesi. Senza, cliente “sciolto”. Più garanzie per i clienti di banche e intermediari finanziari: la Banca d’Italia (qui il testo) impone un preavviso minimo di due mesi se intendono modificare il contratto. Se non lo fanno il cliente può cambiare banca o intermediario senza pagare nulla: e la liquidazione avviene alle condizioni pre-modifiche.

Banche e operatori finanziari devono informare i clienti almeno due mesi prima nel caso di modifica unilaterale del contratto e il cliente, in caso di tali modifiche, ha la facoltà di recedere senza incorrere in spese. Sono questi alcuni dei paletti fissati da Bankitalia nel rapporto delle banche e degli intermediari finanziari con la propria clientela.

Le norme vigenti, precisa la Banca d’Italia, prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una ”comunicazione preventiva” che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, ”le motivazioni” che ne sono alla base e ”la data di entrata in vigore”.

Nello specifico, la facoltà di modifica unilaterale ”deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente”. Il cliente deve essere informato delle modifiche con ”un preavviso minimo di due mesi”. Le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: ”proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte; nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa ”non è consentita la modifica dei tassi d’interesse”.

Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge ”sono inefficaci”, afferma Bankitalia, sottolineando che entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, ”il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese” ed in questo caso ”la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti”.