Catasto Terreni, variazioni colturali. Tempo fino al 30 aprile per ricorso a Commissioni Tributarie
Pubblicato il 3 Marzo 2017 - 07:13 OLTRE 6 MESI FA
ROMA – Il 31 dicembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’elenco dei Comuni italiani per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale per i terreni che, nel corso del 2016, hanno subito variazioni colturali.
L’Agenzia delle Entrate fa sapere che chi dovesse riscontrare incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura, può presentare richiesta di rettifica in autotutela all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza o ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. C’è tempo fino al 30 aprile.
Questi i riferimenti per la consultazione in Gazzetta: GU Serie Generale n.305 del 31-12-2016.
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate:
In relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell’elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.
Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell’anno 2016, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell’elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.
Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia.
I ricorsi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.