Consob, nel mirino dei controlli le pubblicità delle obbligazioni bancarie

Pubblicato il 17 Gennaio 2011 - 21:02 OLTRE 6 MESI FA

Più trasparenza nella pubblicità dei bond bancari. Lo chiede la Consob, soprattutto guardando alle obbligazioni estere con prospetto informativo ‘passaportato’ secondo la normativa europea, e quelle italiane ‘esterovestite’, approvate cioè da autorità europee diverse dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Sui messaggi pubblicitari di questi prodotti, che spesso sono l’unica vera forma di comunicazione al risparmiatore e prendono il posto del prospetto informativo, l’autorità guidata da Giuseppe Vegas ha preparato una bozza e ha avviato una consultazione col mercato.

Gli addetti ai lavori dovranno prenderne visione e replicare entro 20 giorni con osservazioni prima della stesura definitiva della comunicazione. ”L’informazione deve essere chiara e trasparente in modo che tutti la possano capire, anche chi non è laureato in Economia” ha spiegato il presidente della Consob ai microfoni del Tg5, aggiungendo come a volte sugli annunci ”il rendimento è scritto molto grande” e poi ci siano clausole scritte in piccolo.

Al Tg2 Vegas ha rilevato come ”sia il tasso pubblicizzato a volte è scritto grande e le controindicazioni in piccolo, Devono essere scritti tutti allo stesso modo” pensando anche ”magari a quelle persone anziane” che vogliono investire i propri risparmi.

Il problema messo a nudo dall’Autorità consiste nei messaggi pubblicitari troppo spesso sbilanciati verso un’enfasi sui rendimenti piuttosto che sui rischi dell’investimento. Messaggi ”il cui contenuto – osserva Consob – non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore, con particolare riferimento a operazioni di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni senza preventivo collocamento tramite intermediari”.

La prima indicazione di via Martini è che l’annuncio pubblicitario deve indicare l’esistenza di un prospetto informativo e il luogo in cui il pubblico può procurarselo, chiarendo anche quale sia l’autorità che lo ha approvato. Il messaggio, poi, deve essere ”chiaramente riconoscibile” nella sua natura di comunicazione pubblicitaria e le informazioni che contiene ”non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti”. Per questo la Consob prescrive che quando vengono riportati i rendimenti di un prodotto, deve essere specificato anche il periodo di riferimento per il calcolo.

La pubblicità deve poi ”rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio” e ”operare il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto o con un parametro coerente”, indicando inoltre i rendimenti al netto degli oneri fiscali.

L’autorità di controllo chiede anche chiarezza sulle fonti di eventuali risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, indicando che il messaggio promozionale deve essere ”coerente con le informazioni contenute nel prospetto”. Al bando quindi ”termini che enfatizzano i vantaggi dell’investimento, ridimensionandone i rischi, anche con il ricorso a specifiche modalità grafiche”. Un classico in questo caso è la comunicazione esclusiva dei tassi cedolari massimi conseguibili e ”l’omessa indicazione della circostanza che il rendimento può variare nel tempo”. Infine, una raccomandazione non del tutto scontata: ogni annuncio pubblicitario deve recare con evidenza l’avvertenza: ”Prima dell’adesione leggere il prospetto”.

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