Donne vittime di violenza, ecco come funziona il congedo

di redazione Blitz
Pubblicato il 15 Aprile 2016 - 18:32 OLTRE 6 MESI FA
Donne vittime di violenza, ecco come funziona il congedo

Donne vittime di violenza, ecco come funziona il congedo

ROMA – E’ arrivata (con dieci mesi di ritardo) la circolare dell’Inps che tutela le donne vittime di violenza e di stalking, in attuazione del Jobs act che ha introdotto come forma di salvaguardia il congedo.

L’Inps erogherà l‘indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato. Sono escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa). Giusto giovedì 14 aprile la Cgil aveva lamentato l’assenza delle circolare a quasi un anno dall’entrata in vigore del decreto in questione.

Nella circolare dell’Inps viene chiarito che “il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione”.

In caso di fruizione oraria, viene sottolineato, “l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità”. Inoltre viene fatto sapere che “le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati”.