Equitalia, cartelle pazze. Guida alla cancellazione del debito

di redazione Blitz
Pubblicato il 6 Settembre 2016 - 15:18 OLTRE 6 MESI FA
Equitalia, cartelle pazze. Guida alla cancellazione del debito

Equitalia, cartelle pazze. Guida alla cancellazione del debito

ROMA – Equitalia, cartelle pazze. Ecco come ottenere la cancellazione del debito. Può capitare a tutti (purtroppo) di ricevere una cartella di Equitalia che contiene importi già pagati, prescritti o non dovuti. Per chiedere e ottenere l’annullamento del debito e bloccare la riscossione esistono diversi metodi, come ricorda il sito La legge per tutti.

Prima di tutto si può domandare la sospensione a Equitalia oppure all’ente creditore o al giudice. Solo che la sospensione può essere richiesta direttamente a Equitalia solo in alcuni casi: se il debito è stato pagato prima della formazione del ruolo, se esiste un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore (cioè un provvedimento con cui l’ente annulla il credito), se è intervenuta la prescrizione o se la decadenza del debito è avvenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, se è intervenuta la sospensione amministrativa da parte dell’ente creditore o la sospensione giudiziale; se esiste una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte.

Per presentare la richiesta di sospensione a Equitalia basta compilare l’apposito modulo che si trova sul sito dell’ente alla sezione ‘Sospensione’, o presso gli sportelli locali. L’istanza deve essere motivata (vanno spiegati i motivi per cui non si intende pagare) e accompagnata da un documento di riconoscimento e da tutta la documentazione in merito. La domanda può essere presentata una volta sola e va inviata entro 60 giorni da quando Equitalia notifica la cartella (o il diverso atto di riscossione).

Una volta ricevuta la domanda, Equitalia si fa carico di trasmetterla all’ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. Se l’ente non risponde entro 220 giorni, il debito è annullato. La richiesta di sospensione della cartella, però, non sospende i termini per presentare ricorso. Quindi è meglio presentarlo entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, se non si ha un riscontro positivo subito.

Oltre alla richiesta di sospensione a Equitalia, si può richiedere la sospensione e l’annullamento del debito direttamente all’ente creditore: ad esempio, se nella cartella risultano dei contributi previdenziali, l’annullamento va chiesto all’Inps. La domanda di annullamento o sgravio, viene chiamata istanza in autotutela: se l’ente riconosce che la pretesa è corretta, annulla il debito emettendo un provvedimento di sgravio, e chiede a Equitalia di annullare il debito, che viene cancellato dalla cartella.

In caso di risposta negativa di Equitalia o dell’ente creditore, o in assenza di risposta, per annullare il debito si deve presentare un ricorso giudiziale. Si hanno 60 giorni di tempo per presentare ricorso. I termini sono sospesi solo, per legge, dall’1 al 31 agosto.

Esiste poi la procedura di ricorso alla commissione tributaria, spiega l’agenzia Adnkronos. 

Prima del ricorso vero e proprio si apre automaticamente una fase amministrativa, detta reclamo-mediazione. Questa fase si apre se il valore della lite è inferiore a 20mila euro e se l’atto contestato rientra tra i seguenti: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari e ogni altro atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Gli atti possono essere emessi non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da altri enti impositori (come comune o regione). Sono inoltre inclusi gli atti di Equitalia, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione. La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni e sospende automaticamente i termini per la costituzione in giudizio e quelli di pagamento: non bisogna, però, presentare un’istanza di reclamo-mediazione a parte, come prevedeva la procedura in vigore sino al 2015, ma direttamente il ricorso, che può essere o meno accompagnato da una proposta di mediazione

Si può redigere il ricorso e stare in giudizio da soli se il valore della lite, cioè quello del debito, escluse sanzioni e interessi, è inferiore a 3mila euro. In caso contrario, occorre farsi rappresentare da un difensore, che può essere un avvocato, un commercialista, un consulente del lavoro o un dipendente del Caf, a seconda dell’oggetto della controversia. Una volta compilato il ricorso e pagati bolli e contributo unificato, si deve notificare l’atto che contiene il ricorso e l’eventuale istanza di mediazione a chi ha emesso l’atto contestato (ad esempio, alla direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate, al centro operativo, all’ufficio territoriale, al comune, o alla regione).

Una volta notificato l’atto, se il valore della lite è inferiore a 20mila euro, si apre in automatico la fase amministrativa di reclamo-mediazione: durante questa fase, della durata di 90 giorni, sono automaticamente sospesi i termini di pagamento e riscossione.

Il procedimento di reclamo-mediazione si può concludere col totale accoglimento delle richieste e l’annullamento dell’atto, con l’accoglimento dell’eventuale proposta di mediazione o con il rigetto sia del reclamo sia della mediazione. Per perfezionare la mediazione, nel caso del suo accoglimento, si deve sottoscrivere l’accordo e versare, entro 20 giorni, l’intero importo dovuto o la prima rata: l’importo può essere diviso in un massimo di 8 rate trimestrali (16 rate se il debito supera i 50mila euro). Terminata la fase di reclamo-mediazione, in caso di rigetto si hanno 30 giorni di tempo per costituirsi in giudizio, presentando il fascicolo contenente il ricorso ed i documenti allegati presso la Commissione tributaria provinciale.

In particolare, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, va depositato o spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, il proprio fascicolo, che deve contenere l’originale del ricorso notificato dall’ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso consegnato direttamente all’ente o spedito per raccomandata; l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti necessari al giudizio, la nota di iscrizione a ruolo (con la richiesta di iscrizione del ricorso nel registro generale dei ricorsi).

Anche se in precedenza è stata presentata un’istanza di mediazione, si può arrivare a una conciliazione durante il giudizio, sia in udienza sia fuori udienza: in questo caso, le sanzioni sono dimezzate. Tuttavia, se per la conciliazione fuori udienza una delle parti può presentare un’istanza congiunta che contenga una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia già aderito, per la conciliazione in udienza la presentazione può avvenire entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione. Se il giudice, con la sentenza che definisce il ricorso, dà ragione al ricorrente, l’ente è tenuto ad annullare il debito.