Esodati, chi si salva e chi no

Pubblicato il 12 Marzo 2012 - 11:08 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Anche i lavoratori “esodati” beneficeranno  dell’acceso al pensionamento con decorrenza (cioè la finestra) fissati dalla normativa precedente. Secondo il decreto Milleproroghe i lavoratori “esodati”, ovvero quelli il cui contratto di lavoro è stato risolto prima del 31 dicembre 2011 per effetto di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, sfuggiranno alla riforma del lavoro ad alcune condizioni.

Innanzitutto, scrive il Sole 24 Ore, la data di cessazione del rapporto di lavoro deve essere certa. Il lavoratore deve poi avere requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla normativa precedente, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi a partire dal 6 dicembre 2011. Quindi la decorrenza della pensione deve scattare entro il 6 dicembre 2013.

Gli esodati che non hanno questi requisiti verranno esclusi dai benefici.

Ci sono poi altri lavoratori che potranno accedere al pensionamento secondo i criteri precedenti alla riforma Fornero.

Beneficeranno delle deroghe i lavoratori in mobilità breve e lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011. Stesso discorso per i lavoratori che, al 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà del settore, e i lavoratori per i quali sia stato stabilito, in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accedere ai fondi di solidarietà.

Altri beneficiari saranno i lavoratori che al 31 ottobre 2011 risultano in congedo per assistere figli con disabilità grave. Per questi, però, c’è una condizione da soddisfare: devono maturare entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, indipendentemente dall’età anagrafica.

Esentati dalla riforma anche i lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, e coloro che, alla stessa data, abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio, che si considera in corso se il provvedimento di concessione è stato emanato prima di quella data.