Freedom act all’Italiana. Pa: niente stipendi se incarichi non pubblicati online

Pubblicato il 22 Gennaio 2013 - 21:18| Aggiornato il 16 Maggio 2022 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Il pagamento arriverà solo se tutto sarà reso pubblico e online, ovvero sul sito dell’amministrazione. Arriva lo stop agli stipendi in caso l’incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicizzato. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti. La parola d’ordine è  ‘trasparenza’ ed è il cardine del decreto legislativo che ha ricevuto l’ok preliminare del Consiglio dei Ministri.

Ora la parola passa al garante per la privacy e alla conferenza unificata. Poi le norme saranno operative. Lo schema di decreto legislativo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA – spiega la relazione illustrativa – costituisce un elemento essenziale della politica del Governo in tema di lotta alla corruzione e alla illegalità. Si tratta di un provvedimento ampio predisposto in tempi rapidissimi in attuazione della delega contenuta nella recente legge anticorruzione (n.190 del 6 novembre 2012).

Con questo provvedimento si intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come total disclosure, cioè “accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, del perseguimento delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche.” Il modello cui si ispira è quello dei Freedom of Information Acts statunitensi. Queste sono solo alcune delle novità più significative: i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria,devono essere disponibili in formato aperto e possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque.

Tutti avranno il diritto di chiedere ed ottenere gratuitamente dalla pubblica amministrazione gli atti, i documenti e le informazioni di cui e’ obbligatoria la pubblicazione ma che, per qualsiasi motivo, queste non hanno provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali. Inoltre per rendere agevole l’accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni prevederanno una apposita sezione denominata ”Amministrazione trasparente” e, per rendere maggiormente utilizzabili le informazioni in essa contenute, non potranno essere usati filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni motori di ricerca web di indicizzare i dati ed effettuare ricerche.

Quindi tutte le informazioni e i dati in possesso dell’amministrazione dovranno essere oggetto di pubblicazione. In particolare tutte le informazioni necessarie ai cittadini per ottenere atti documenti o servizi da parte della amministrazioni dovranno essere disponibili on line. Inoltre dovra’ esserci la massima trasparenza sugli atti contabili e di spesa delle amministrazioni ivi inclusi quelli di trasferimento di fondi pubblici ad altri soggetti pubblici e privati. Si riorganizzano in modo organico e completo le sanzioni e le responsabilità a carico dei funzionari per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. E in particolare si prevede l’inefficacia dei provvedimenti di conferimento di incarichi adottati, ma non pubblicati, con il conseguente divieto di corrispondere la retribuzione prevista, nonché l’annullabilità degli atti di gara in caso di mancata pubblicazione dei bandi o della delibera a contrarre.