Giornalisti in pensione a 65 anni? Ecco perché è sbagliato

Pubblicato il 9 Settembre 2015 - 06:54 OLTRE 6 MESI FA
Giornalisti in pensione a 65 anni? Ecco perché è sbagliato

La Corte di Cassazione ha escluso i giornalisti dalla estensione dell’età pensinabile a 70 anni prevista dalla legge Fornero

ROMA – La sentenza della Corte di Cassazione che ha escluso i giornalisti dalla applicazione della legge Fornero in materia di età pensionabile (restano, per la Cassazione, i 65 e non i 70 stabiliti dalla Fornero), è sbagliata, secondo Carlo Guglielmi, avvocato del lavoro, consulente di Puntoeacapo, corrente del sindacato unitario dei giornalisti (Fnsi).

Carlo Guglielmi ha scritto una nota in cui conferma la reazione negativa di Franco Abruzzo. La sentenza, ha scritto Carlo Guglielmi,

“è sicuramente sbagliata […] laddove (al paragrafo 14 delle motivazioni) dice: “Nulla ovviamente avrebbe impedito al legislatore di procedere ad una determinazione autoritativa anche per gli iscritti agli enti privatizzati, ma non è questo il caso, atteso che, in considerazione delle rilevate diversità dei sistemi, sarebbe stata necessaria una espressa disposizione derogatoria”.

E infatti – come giustamente afferma Franco Abruzzo – tale “espressa disposizione” esiste ed è quella posta al comma 4 dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, laddove dispone l’operatività del pensionamento a 70 anni “per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata” non solo “a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO)” ma anche a carico “delle forme esclusive e sostitutive” quale esattamente è l’Inpgi ai sensi dell’ art. 76 della l. 388/2000).

Ma è sbagliata (ancor più) laddove dice (paragrafo 17) che “la disposizione nel prevedere che “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni …” non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro” ma solo “la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore” nel caso in cui “le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi”.

Si tratta di affermazioni prive di qualsiasi contenuto. Limitare infatti il perimetro di operatività della previsione (sempre art. 24, comma 4) secondo cui “nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità” (ovverosia il compimento dei 70 anni) al solo caso in cui “le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto” significa togliere ogni oggetto alla norma dato che:

– da sempre (ad eccezione che nel pubblico impiego) le parti potevano “consensualmente stabilire la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi”, e non occorreva certo un legge per ribadirlo;

– nessun “incentivo” è previsto per il datore ma solo per il lavoratore per cui è previsto che “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni …” (incentivo che si aggiunge a quelli ordinari che da sempre esistono: il percepimento di uno stipendio significativamente maggiore rispetto al trattamento pensionistico, l’espletamento di attività gratificanti, lo svolgimento di attività sindacale, ecc ecc.; e che quindi di per sé non ha alcun autonomo valore soprattutto tenendosi conto che, invece, è da sempre il datore a non voler in servizio lavoratori ultrasessantacinquenni).

Insomma non solo la Cassazione cancella una previsione che la norma invece esplicita (e cioè il riferimento alle “forme esclusive e sostitutive” di previdenza) ma aggiunge una previsione che la legge invece ha del tutto omesso (il necessario accordo) e che toglie ogni significato concreto alla normativa. E questa è l’unica lettura vietata all’interprete, ovverosia quella contraria al tenore letterale (disponendo l’art.12 delle preleggi che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”) e quella abrogante (disponendo l’art. 1367 c.c. che i testi normativi “nel dubbio devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno“)”.