Imu 2013 del 17 giugno, chi paga. Seconde case e prime di pregio

Pubblicato il 27 Maggio 2013 - 12:18 OLTRE 6 MESI FA
Imu 2013 del 17 giugno

Imu 2013 del 17 giugno

ROMA – Imu 2013 del 17 giugno. La sospensione dell’Imu 2013 sulla prima casa (e i terreni agricoli) per ora rinvia solo il primo pagamento: i proprietari, però, devono tenere gli occhi aperti su quanto faranno Governo e Parlamento, perché se entro il 31 agosto non si sarà pervenuti a una riforma della tassazione sugli immobili, significa che il 17 settembre l’acconto Imu andrà versato. Per tutti gli altri, le seconde case e gli immobili diversi dall’abitazione principale, fra 20 giorni c’è l’appuntamento del 17 giugno, data di scadenza per il pagamento della prima rata.

17 giugno, chi paga la prima rata Imu prima casa. A queste categorie non si applica la sospensione. Parliamo delle case di pregio, cioè le prime case identificate con i codici A/8 (ville) A/9 (castelli) e il codice A/1 (abitazioni di tipo signorile).

17 giugno, chi paga la prima rata per immobili diversi dall’abitazione. Pagheranno uffici (A/10), negozi e botteghe (C/1), laboratori (C/3), magazzini (C/2), opifici (D/).

17 giugno, chi paga la prima rata: seconde case. Salvo delibere comunali che le associano alle abitazioni principali, pagheranno le abitazioni diverse da quella principale, cioè le seconde case, quindi le abitazioni locate, sfitte, a disposizione, in uso gratuito a familiari. Pagheranno anche le ex abitazioni degli anziani, residenti in case di riposo o ricovero, se non affittate e le abitazioni in Italia di italiani residenti all’estero se non affittate: per entrambi non vale la sospensione salvo delibere comunali di assimilazione alla prima casa.

17 giugno, chi non paga, casi particolari. Non pagheranno la prima rata le abitazioni del coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale (anche se non proprietario). Non pagheranno gli immobili Iacp (case popolari) e quelle a proprietà indivisa di cooperative edilizie.

17 giugno, pertinenze, chi paga. Pagheranno le pertinenze delle abitazioni diverse da quella principale. Pagheranno anche le pertinenze in eccesso rispetto alla normativa fiscale. Per quanto riguarda le pertinenze della prima casa, è ammessa una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimessa) e C7 (tettoie): una prima casa, tre pertinenze al massimo (ognuna di categoria diversa, per cui un’autorimessa, non due).

17 giugno, chi paga, categorie catastali e codici (Comune o Stato). Prima casa e pertinenze: categorie A/1, A/8, A/9, solo al Comune codice 3912. Fabbricati rurali ad uso strumentale, solo al Comune, codice 3913. Aree fabbricabili, solo al Comune, codice 3916. Altri fabbricati, solo al Comune, codice 3918. Immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D, Stato, codice 3925. Immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D, incremento destinato al Comune, codice 3930.