Imu 2013: prima rata 17 giugno, chi paga e chi non paga. Guida completa

di Antonio Sansonetti
Pubblicato il 5 Giugno 2013 - 10:42| Aggiornato il 7 Giugno 2013 OLTRE 6 MESI FA
Imu 2013: prima rata 17 giugno, chi paga e chi non paga. Guida completa

Imu 2013: prima rata 17 giugno, chi paga e chi non paga. Guida completa

ROMA – Imu 2013: il 17 giugno bisogna versare la prima rata, ecco chi paga e chi no. Si avvicina la data fatidica del primo acconto dell’Imu 2013 e molti sono portati a pensare, guardando la tv e leggendo i giornali, che l’Imu è stata abolita o perlomeno sospesa praticamente per tutti. Invece ci sono 28 milioni di immobili che dovranno pagare regolarmente la tassa sulla casa.

Leggi anche: Imu 2013: categorie catastali, tabella completa. Trova il tuo immobile e scopri se devi pagare

La Repubblica ha pubblicato una guida per il contribuente fatta dalla Uil (servizio politiche territoriali). Il Sole 24 Ore ha dedicato all’Imu 2013 uno speciale di 24 pagine. Abbiamo incrociato i dati forniti dai due quotidiani per cercare di rispondere a tutte le domande.

CHI NON PAGA IL 17 GIUGNO. La prima casa, l’abitazione principale non di pregio. Non deve pagare niente il 17 giugno chi possiede, è residente e dimora con la sua famiglia in un’abitazione principale classificata nelle categorie catastali che vanno da A/2 ad A/6. Per questi proprietari la prima rata, il 50% dell’Imu 2013, è stata sospesa dal decreto del governo Letta.

Le abitazioni esentate sono quelle di:
classe A/2 (Abitazioni di tipo civile),
A/3 (abitazioni di tipo economico),
A/4 (abitazioni di tipo popolare),
A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare),
A/6 (abitazioni di tipo rurale)

Sono esonerate dal pagamento del 17 giugno le case (con relative pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che i soci assegnatari usano come abitazione principale.

Non devono pagare la prima rata dell’Imu 2013 neanche i proprietari di case popolari (con relative pertinenze): sia che si tratti di alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo case popolari (Iacp), sia che siano stati assegnati da altri istituti di case popolari, con qualsiasi denominazione.

Casi particolari. Coniugi separati: se il giudice ha assegnato una casa alla moglie, anche se l’abitazione è del marito, risulterà come abitazione principale dell’assegnatario. Quindi la moglie non pagherà l’acconto Imu il 17 giugno.

Coniugi con residenze diverse: moglie e marito hanno la residenza in due Comuni diversi. Entrambe le case risulteranno come abitazioni principali e pertanto non è dovuta la prima rata Imu.

Anziani e disabili. Una casa sfitta, se di proprietà di un anziano o disabile ricoverato in pianta stabile in un istituto di cura o in un ospizio, risulta come abitazione principale, quindi niente da pagare il 17 giugno.

Case costituite da due alloggi. Le case costituite da due unità abitative accatastate insieme, da due alloggi “uniti di fatto a fini fiscali” sono considerate abitazione principale.

Pagamento sospeso, non eliminato: occhio alla scadenza. Il discorso è solo rinviato al 16 settembre: se il governo Letta non riformerà l’Imu entro il 31 agosto, l’acconto andrà versato con le regole attualmente in vigore.

CHI PAGA LA PRIMA RATA IL 17 GIUGNO. Chi possiede e risiede con la sua famiglia in un’abitazione di pregio. Si tratta degli immobili accastati nelle seguenti categorie:

A/1 (abitazioni di tipo signorile o di lusso);
A/8 (abitazioni in ville);
A/9 (castelli e palazzi storici).

Seconde case o “abitazioni a disposizione”. Il 17 giugno i proprietari di seconde case devono pagare la prima rata. Nella categoria rientra anche chi ha una sola casa di proprietà, ma non vi risiede.

Case affittate. Chi ha una casa data in affitto deve pagare l’acconto Imu 2013, eventualmente con l’aliquota differenziata stabilita dal Comune.

Case in prestito ai parenti. Chi possiede una casa data in prestito a un parente deve comunque pagare la prima rata dell’Imu 2013.

Case invendute dai costruttori. Pagano l’acconto Imu 2013 anche i “beni merce”, gli alloggi rimasti invenduti.

Militari e appartenenti alle forze dell’ordine. I militari e i membri delle forze dell’ordine che hanno la residenza in caserma pagano l’Imu sulla casa che possiedono come fosse una seconda casa.

Coniugi separati di fatto. Finché non viene ufficializzato con un provvedimento la separazione consensuale o la separazione giudiziale, i coniugi restano tali e la casa assegnata di fatto ad uno dei due sarà seconda casa per l’altro, che quindi dovrà pagare l’Imu.

Immobili produttivi e non categoria D. Devono pagare la prima rata tutti i possessori di “immobili produttivi”, ad eccezione di chi ha un fabbricato rurale strumentale classificato nella categoria D/10. Ecco quali sono le classi che pagano:

D/1 (Z/1): Capannoni, opifici
D/2 (Z/4): Alberghi, pensioni e residences (con fini di lucro)
D/3 (Z/5): Teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi)
D/4 (V/5): Case di cura ed ospedali (con fini di lucro)
D/5 (Z/3): Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 (V/6): Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fini di lucro)
D/7 (Z/1): Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 (Z/2): Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 (Z/8): Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/11 (T/7): Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 (Z/8): Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari.

Devono pagare la prima rata anche i fabbricati di categoria D senza rendita, cioè non censiti dal catasto ma appartenenti ad imprese.

Altri immobili o fabbricati categorie A e C (negozi, uffici, box auto, cantine, magazzini). Pagano la prima rata dell’Imu 2013 tutti gli immobili diversi dalle case classificati nei gruppo A e C e tutte le pertinenze classificate nel gruppo C, a meno che non siano pertinenze di un’abitazione principale. L’elenco completo:

A/10 (T/7): Uffici e studi privati
C/1 (T/1): Negozi e botteghe
C/2 (T/2): Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con rendita autonoma)
C/3 (T/2): Laboratori per arti e mestieri
C/4 (T/3): Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 (V/2): Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 (R/4): Box o posti auto pertinenziali
C/6 (T/5): Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico
C/6 (T/6): Stalle, scuderie e simili
C/7 (T/2): Tettoie chiuse od aperte (non pertinenze di abitazione principale)