Imu 2013, rata di giugno: come si calcola. Paghi entro il 17 la metà del 2012

Pubblicato il 3 Giugno 2013 - 12:12 OLTRE 6 MESI FA

Imu 2013, rata di giugno: come si calcola. Paghi entro il 17 la metà del 2012ROMA – Imu 2013, rata di giugno per le seconde e terze case. Si può pagare entro il 17 giugno e si pagherà intanto la metà di quanto si è pagato nel 2012 tra acconto e saldo. Ecco come si calcola.

Valgono le aliquote 2012. Quest’anno per gli acconti non si dovranno rincorrere le aliquote 2013, visto che basterà applicare quelle fissate dai singoli Comuni per il 2012, anche se l’ente locale ha già deciso quelle per quest’anno (ma non sono molti).

Come si calcola. Per gli edifici per cui non c’è stata la sospensione dell’Imu a giugno (quindi tutti tranne prima casa e terreni agricoli), si può prendere il totale dell’Imu pagata per il 2012 (acconto più saldo tenendo conto sia della quota comunale sia di quella statale) e versare entro il 17 giugno il 50% a titolo di acconto. Le aliquote 2013 del Comune si utilizzeranno per il calcolo del saldo a dicembre. Chi ha comprato casa nei primi mesi del 2013, o nel corso del 2012, dovrà per forza di cose calcolarsi l’imposta con le regole del 2012, ragguagliare l’importo ottenuto all’anno e versare ora il 50% dell’imposta dovuta per i mesi di possesso nel 2013.

Base imponibile.  Per calcolare l’imponibile bisogna recuperare la rendita catastale dell’immobile aggiornata al 1 gennaio 2013, ovvero incrementata del 5%, Si può recuperare dal rogito, da una visura catastale o dalla dichiarazione dei redditi. Sul modello Unico si trova già rivalutata al 5%, sul 730 no.

La rendita rivalutata va moltiplicata per un coefficiente variabile a seconda della tipologia dell’ immobile. Per le abitazioni ancora soggette all’Imu e per le relative pertinenze il coefficiente è 160; per gli uffici è 80 e per i negozi 55. Per i capannoni industriali, opifici e immobili commerciali di categoria D il moltiplicatore è 65.

Chi paga. L’Imu si applica su qualunque immobile, esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, tranne quelle accatastate come A1, A8 e A9 anche se destinati ad abitazione principale. Si paga quindi per seconde case, case affittate o sfitte, immobili dati in uso gratuito a figli o familiari, pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come ad esempio il secondo box. Oltre che per gli uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali, per le aree fabbricabili (per le quali conta il valore commerciale al primo gennaio 2013) e gli immobili di qualsiasi categoria posseduti da società.