Imu 2013. Prima e seconda casa, negozi e terreni: ecco chi paga e chi no

Pubblicato il 18 Maggio 2013 - 10:03 OLTRE 6 MESI FA
Imu 2013. Prima e seconda casa, negozi e terreni: ecco chi paga e chi no

Imu 2013. Prima e seconda casa, negozi e terreni: ecco chi paga e chi no

ROMA – Imu, rinvio e cosa verrà dopo. Il Sole 24 Ore offre una copertura molto ampia e completa, di tutte le ipotesi e anticipa molte risposte alle tante domande che si fanno i singoli cittadini italiani, ciascuno col suo caso, ciascuno diverso. Sono pagine e pagine. Titolo riassuntivo: “Caso per caso tutti i trattamenti dopo il decreto”.

C’è però una frase che non si deve trascurare:

“Il versamento sarà comunque dovuto il 16 settembre 2013 se non verrà adottata da parte del Governo una riforma complessiva sulla fiscalità immobiliare entro il prossimo 31 agosto”.

Quindi: non paghi oggi, ma pagherai domani e qualcuno, comunque, pagherà sempre, perché la somma deve essere zero. E alla faccia della volontà di favorire lo sviluppo e dell’interesse per le imprese che non siano le se di Berlusconi che tanto ha spinto e ora si vanta, proprio le imprese sono le più colpite. In fatti, per quanto riguarda i beni strumetali,

“2013 vedrà un aggravio della tassazione e il venir meno della possibilità di sconti comunali”.

Per i negozi (certo i negozianti sono tutti ladri e ricchi però le migliaia di chiusure e le migliaia e migliaia di disoccupati che hanno causato, anche se non fanno notizia sui giornali, sono uno dei pilastri della recessione) peggio mi sento. Per loro

“il conto rispetto alla vecchia Ici è anche arrivato a triplicare”.

Segue qui sotto una sintesi dei sommari dei vari capitoli, ciascuno dei quali rimanda a un articolo del giornale:

Prima casa. La prima rata di acconto, che sarebbe stata da versare entro il 17 giugno, slitta al 16 settembre. Il rinvio vale per tutti i casi in cui per un soggetto l’immobile funge da «abitazione principale». Per questo, possono beneficiarne anche i coniugi che hanno una casa ciascuno, se essa è appunto abitazione principale; ciò implica che ciascuno deve risiedere nel comune in cui si trova l’immobile.

Seconda casa. Per le abitazioni diverse da quella «principale», non cambia nulla rispetto alle scadenze originarie: occorrerà pagare il primo acconto Imu entro il 17 giugno. Il principio non ammette eccezioni: il Dl di rinvio approvato ieri non distingue tra le varie situazioni possibili. L’unico vantaggio è l’esenzione della rendita catastale dal conteggio dell’Irpef da pagare.

Terreno e fabbricato rurale. Sospesa la prima rata dell’Imu in scadenza il prossimo 17 giugno per terreni agricoli e fabbricati rurali. Il versamento rischia tuttavia di essere solo rimandato. Infatti, per salvaguardare le entrate dei Comuni, la nuova data è fissata al 16 settembre prossimo nel caso in cui il Governo non adotti una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31 agosto

Edifici di pregio. Le abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1), quelle in villa (categoria A/8), i castelli e i palazzi «di eminenti pregi artistici e storici» sono esclusi dai benefici previsti dal decreto-legge di rinvio della rata di acconto Imu, anche quando costituiscono l’«abitazione principale» del contribuente.

Casa in affitto. Quando un’abitazione diversa da quella «principale» è data in affitto oppure locata, il proprietario non solo non potrà beneficiare di alcun rinvio nel pagamento della prima rata Imu (dovrà quindi presentarsi alla cassa entro il 17 giugno), ma sarà anche tenuto a pagare normalmente la Irpef (comprensiva di tutte le relative addizionali vigenti su scala locale).

Case popolari. Anche per le unità immobiliari di Iacp e cooperative edilizie a proprietà indivisa, se adibite ad «abitazione principale» del socio assegnatario la prima rata Imu è sospesa“.

E poi ancora:

Capannoni: rientrano fra gli immobili strumentali, che sono esclusi dal rinvio della prima rata dell’Imu. Tuttavia su questi immobili si potrebbe in futuro usufruire di sgravi, perché il Dl fa riferimento a una riforma del tributo e il Governo ha promesso che riguarderà anche le imprese. Nel frattempo, il 2013 vedrà un aggravio della tassazione e il venir meno della possibilità di sconti comunali

Negozi (categoria C): non sono stati ammessi alla possibilità di rinviare il pagamento dell’acconto Imu di giugno e sono penalizzati dagli aggravi 2013: anche la prima rata va calcolata in base all’aliquota effettiva, che a livello locale spesso sono state portate ben oltre il valore-base (0,76%). Così il conto rispetto alla vecchia Ici è anche arrivato a triplicare.

“Centri commerciali rientrano fra le categorie degli immobili strumentali. Per questo motivo, non danno la possibilità di rinviare il pagamento dell’acconto di giugno e sono penalizzati dagli aggravi 2013: il moltiplicatore passa da 60 a 65 e salta la possibilità di riduzione fino allo 0,4% dell’aliquota da parte dei Comuni (perché l’introito è diventato statale)”.

Aree edificabili: la disciplina della Imu non è mutata rispetto all’anno scorso e replica senza variazioni le regole che erano della Ici. Ai fini Imu è fabbricabile anche l’area che sia di fatto oggetto di lavori di costruzione“, anche se abusiva.

Immobili di Chiesa ed enti non commerciali: nessun rinvio per la prima rata Imu. Restano però i benefici già stabiliti dalle norme precedenti per il 2013: mentre fino all’anno scorso l’esenzione spettava solo per gli immobili adibiti esclusivamente a fini istituzionali, ora è possibile per quelli “promiscui” scorporare dalla rendita catastale la quota relativa alla parte in cui si svolgono culto o attività benefiche

“Alberghi: rientrano fra le categorie degli immobili produttivi. Per questo motivo, non danno la possibilità di rinviare il pagamento dell’acconto di giugno e sono penalizzati dagli aggravi 2013: il moltiplicatore passa da 60 a 65 e salta la possibilità di riduzione fino allo 0,4% dell’aliquota da parte dei Comuni (perché l’introito è diventato statale)”.