Imu e affitti: che ne sarà degli sconti sulle case a canone concordato?

Pubblicato il 9 Marzo 2012 - 14:02 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Quanto dovranno pagare di Imu i proprietari di immobili dati in locazione? Nemmeno il Sole 24 Ore riesce a dare una risposta, ponendo la questione che in teoria avrebbe dovuto essere già stata affrontata dai Comuni. Seppure a rilento, le delibere sulle aliquote applicate da ogni singolo Comune per il calcolo dell’Imu stanno uscendo, ma non contengono i chiarimenti necessari proprio sulle case affittate. Sempre secondo i redattori dell’articolo del quotidiano economico, la tesi più accreditabile è che i proprietari di casa che hanno concesso un’immobile in locazione a canone concordato “si mangeranno le mani”.

Prima del decreto, infatti, usufruivano di aliquote Ici bassissime, anche in virtù della funzione sociale esercitata riconosciuta loro dai Comuni. Sconti fiscali in cambio di prezzi sugli affitti calmierati. A Modena e a Bologna, per esempio, godevano dell’esenzione totale, oppure i Comuni imponevano aliquote minime come a Torino e Lucca, lo 0,1%, a Livorno, Parma, Pavia, Pesaro, Rimini, Bolzano lo 0,2%. Adesso la stima delle aliquote in media si attesta sullo 0,76%. I più fortunati potranno sperare al massimo nella riduzione fino alla soglia minima dello 0,46%, soglia dove si interrompe la discrezionalità del singolo Comune.

L’aggravio più forte, però, verrà dalla rivalutazione degli immobili, un aumento secco del 60% sull’imponibile. In regime di affitto concordato stabilito dagli accordi territoriali valeva, peraltro, la clausola che sì, l’ammontare massimo dei canoni era fissato, ma anche che con un incremento delle tasse l’accordo saltava e poteva essere ricontrattato. In attesa che dal Governo e dai Comuni giungano delucidazioni, c’è chi sostiene, ma è una tesi minoritaria, che le aliquote “di favore” possano restare in vigore. L’articolo 13 del decreto Monti “fa salve contemporaneamente sia le norme istitutive dell’Ici e quelle modificative e integrative (Dlgs 504/92, Dlgs 446/97 e legge  126/2008) che quelle un po’ più recenti sull’Imu(Dlgs 23/2011). Laddove la nuova disciplina non contraddica la vecchia, quest’ultima non decade. Ma questo è valido non solo per le locazioni. Urgono chiarimenti.