Circolare Imu: quando è prima casa. Abitazione concessa ai figli è seconda casa

Pubblicato il 21 Maggio 2012 - 09:53 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – L’ultima circolare del Tesoro fissa i criteri per stabilire quando l’Imu si applica alla prima casa o alla seconda. “Rispetto a quanto previsto per l’Ici, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità” recita espressamente la circolare. Sull’abitazione principale l’aliquota è più leggera, ma l’interpretazione per verificare quando è veramente prima casa è molto più restrittiva rispetto all’Ici: ci sono più paletti per arginare misure elusive dell’imposta. Un esempio per tutti, l’affitto gratuito concesso dai genitori ai figli.

In termini giuridici parliamo di abitazione concessa in comodato d’uso. Prima della rivoluzione Imu i genitori non pagavano l’Ici su entrambe le case, essendo la tassa imposta solo sulle seconde case ed essendo considerate entrambe prima casa. L’Imu, invece, si applica a tutte e due le abitazioni: su quella dove vivono i genitori si applica l’aliquota agevolata (il 4 per mille) destinata alla prima casa, su quella dove il figlio o la figlia l’aliquota più severa (7,6 per mille) destinata alle seconde case.

Per prima casa si intende quella nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Quindi, se qualcuno del nucleo familiare dimora “in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. La prima casa “deve essere costituita da una sola unità”, quella dove si concentrano e sussistono i requisiti di possesso, dimora, residenza. Perché l’abitazione dei figli sia considerata prima casa non bastano dimora e residenza, serve anche il possesso. Per esempio per effetto di una donazione, o di un diritto reale su di essa, come l’usufrutto, anche se questa situazione, annota giustamente Enrico Marro sul Corriere della Sera del 21 maggio, si verifica solitamente con il figlio che concede l’immobile al genitore.

Un solo caso permette ai genitori di risparmiare sulle aliquote: quando i coniugi risiedano ed fissino la propria dimora in due comuni diversi “ad esempio per esigenze lavorative”, spiega la circolare. Nello stesso comune, specifica ancora la circolare, la doppia agevolazione non scatta e l’aliquota base (4 per mille) si applica a uno solo dei due immobili. E, naturalmente, se i figli vivono nella seconda casa, sulla prima non scattano le detrazioni previste per i figli under 26.