Imu-Tasi 16 giugno di chi ha comprato, affittato, variato rendita catasto nel 2015

di Redazione Blitz
Pubblicato il 9 Giugno 2015 - 09:39 OLTRE 6 MESI FA
Imu-Tasi 16 giugno di chi ha comprato, affittato, variato rendita catasto nel 2015

Imu-Tasi 16 giugno di chi ha comprato, affittato, variato rendita catasto nel 2015

ROMA – Imu-Tasi 16 giugno di chi ha comprato, affittato, variato rendita catasto nel 2015. All’appuntamento Imu-Tasi del 16 giugno ci si arriva senza particolari difficoltà: si deve pagare l’acconto applicando aliquote e detrazioni dell’anno scorso, in pratica la metà esatta sull’importo totale del 2014. Chi, invece, ha comprato, venduto, affittato, cambiato destinazione d’uso (da agricolo a edificabile, per esempio), variato la rendita catastale o fatto diventare l’abitazione principale seconda casa, in tutti questi casi, deve rideterminare la base imponibile.

Giuseppe Debenedetto sul Sole 24 Ore spiega come la nuova rendita catastale dell’immobile, seppure notificata nel 2015, per i calcoli faccia comunque riferimento al 2014. Importante è tenere presente che il periodo di riferimento va calcolato in base ai mesi di possesso: oltre i 15 giorni, il mese va considerato intero.

Anche nel caso di possesso iniziato o cessato in corso d’anno l’imposta va calcolata su base annuale e poi divisa a metà. Per esempio, se l’immobile è stato acquistato il 1° aprile 2015, l’imposta sarà calcolata per i mesi che vanno da aprile a dicembre (nove su dodici) e l’acconto sarà il 50% dell’importo ottenuto. Il venditore, invece, sempre in caso di vendita di immobile effettuata sempre il 1° aprile 2015, avrà l’imposta calcolata per i mesi che vanno da gennaio a marzo (tre su dodici) e verserà l’acconto nella misura del 50% dell’importo ottenuto.

Tuttavia le operazioni effettuate nel primo semestre dell’anno possono presentare alcune incongruenze, come per il contribuente che ha acquistato un immobile il 3 ma prevede di trasferire la residenza a luglio di quest’anno: in tal caso il contribuente avrà pagato più del dovuto e dovrà chiedere il rimborso al Comune, almeno per quanto riguarda l’Imu non dovuta sull’abitazione principale. Per eliminare il problema si dovrebbe modificare la norma e prevedere il versamento della prima rata pari all’imposta dovuta per il primo semestre, anziché pari al 50% dell’importo su base annua. (Giuseppe Debenedetto, Il Sole 24 Ore)